Art. 3 
 
 
                       Organi dell'Ispettorato 
 
  1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il collegio dei revisori. 
  2.  Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001  n.  165  o  altro  personale   di   cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione  di  provenienza.  Al  direttore   dell'Ispettorato
spetta  il  trattamento  economico  e  normativo   riconosciuto   per
l'incarico di capo dipartimento di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999. 
  3. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da
quattro dirigenti incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato. Un componente  ciascuno  e'  indicato  dall'INPS  e
dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti   Istituti.   Uno   dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. 
  4. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio sono scelti tra  i  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.  Ai
componenti del collegio dei  revisori  compete,  per  lo  svolgimento
della  loro  attivita',  un  compenso  determinato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Per la partecipazione alle sedute degli  organi  collegiali  non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti. 
  6. Il  direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di  revoca
dell'incarico. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riportano gli articoli  1,  comma  2,  3  e  21  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998). 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico  (Art.
          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998). 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421." 
              "Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21,  commi
          1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  14
          del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificati
          dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998). 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.". 
              Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo,
          n. 300 del 1999: 
              "Art. 5. I dipartimenti. 
              1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per   assicurare
          l'esercizio  organico  ed  integrato  delle  funzioni   del
          ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti  compiti  finali
          concernenti grandi aree di materie omogenee  e  i  relativi
          compiti strumentali ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
          coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
          i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
          gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
          essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni, di  cui  all'articolo  19
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.".