Art. 4 
 
 
             Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato 
 
  1. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore propone alla commissione centrale di coordinamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  gli
obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  delle  verifiche  ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e  presenta  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta  dall'Ispettorato.  Al  direttore  sono
assegnati   i   poteri   e   la   responsabilita'   della    gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati  dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro  stesso.  E'  inoltre
facolta' del direttore proporre  all'approvazione  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai  regolamenti  interni  di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 
  2. Il consiglio di amministrazione, convocato  dal  componente  che
svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. 
  3. Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
direttore dell'Ispettorato. 
  4. Il collegio dei  revisori  svolge  il  controllo  sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2011  n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del
codice civile. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo,
          n. 124 del 2004: 
              "Art.  3.   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita' di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  delle
          successive disposizioni, opera  quale  sede  permanente  di
          elaborazione   di   orientamenti,   linee    e    priorita'
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
          annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni  anno  dai
          soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare  la
          congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata,  propone
          indirizzi  ed  obiettivi  strategici  e   priorita'   degli
          interventi ispettivi e segnala  altresi'  al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale   gli   aggiustamenti
          organizzativi  da  apportare  al  fine  di  assicurare   la
          maggiore efficacia dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli
          adempimenti di cui sopra, la Commissione  si  avvale  anche
          delle informazioni raccolte  ed  elaborate  dal  Casellario
          centrale delle posizioni previdenziali  attive  di  cui  al
          comma 23 dell'articolo 1 della legge  23  agosto  2004,  n.
          243. 
              2.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza,  nominata  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o  da  un
          sottosegretario delegato, in qualita'  di  presidente;  dal
          direttore generale della direzione generale, dal  Direttore
          generale dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL);
          dal Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza;  dal
          Comandante del Nucleo speciale  entrate  della  Guardia  di
          finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
          dal Comandante del Comando carabinieri per  la  tutela  del
          lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle  entrate;
          dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie  locali;
          dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione  del
          lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; da  quattro  rappresentanti
          dei  datori  di  lavoro  e   quattro   rappresentanti   dei
          lavoratori   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale.
          I componenti della Commissione possono farsi  rappresentare
          da membri supplenti appositamente delegati. 
              3.  Alle   sedute   della   Commissione   centrale   di
          coordinamento dell'attivita' di  vigilanza  possono  essere
          invitati a partecipare i  Direttori  generali  delle  altre
          direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,   i   Direttori   degli   altri   enti
          previdenziali,  i  Direttori   generali   delle   direzioni
          generali degli altri Ministeri interessati in materia,  gli
          ulteriori  componenti   istituzionali   della   Commissione
          nazionale per la emersione del lavoro non  regolare  ed  il
          comandante del nucleo dei Carabinieri presso  l'ispettorato
          del lavoro.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale  di
          coordinamento  dell'attivita'   di   vigilanza   puo',   su
          questioni di carattere generale attinenti alla problematica
          del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
          Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
              4.   Alla   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza  puo'  essere  attribuito  il
          compito  di  definire  le  modalita'  di  attuazione  e  di
          funzionamento della banca  dati  di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, e  di  definire  le  linee  di  indirizzo  per  la
          realizzazione  del  modello   unificato   di   verbale   di
          rilevazione  degli  illeciti  in  materia  di  lavoro,   di
          previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
          vigilanza, nei cui  confronti  la  direzione  generale,  al
          sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
          coordinamento. 
              5. Ai componenti  della  Commissione  di  coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza ed  ai  soggetti  eventualmente
          invitati a partecipare ai sensi  del  comma  3  non  spetta
          alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
          funzionamento della Commissione si provvede con le  risorse
          assegnate a normativa vigente sui  pertinenti  capitoli  di
          bilancio.". 
              Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a  norma  dell'articolo  49  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              Si riportano gli articoli da 2397  a  2409  del  codice
          civile: 
              "Art. 2397. Composizione del collegio. 
              Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
          effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere  nominati
          due sindaci supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche." 
              "Art. 2398. Presidenza del collegio. 
              Il  presidente  del  collegio  sindacale  e'   nominato
          dall'assemblea." 
              "Art. 2399. Cause d'ineleggibilita' e di decadenza. 
              Non possono essere eletti alla carica di sindaco e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
              a) coloro che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
              b) il coniuge, i parenti e gli affini entro  il  quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
              c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
          da questa controllate o alle societa' che la controllano  o
          a quelle sottoposte a comune controllo da  un  rapporto  di
          lavoro o da un rapporto continuativo  di  consulenza  o  di
          prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
          natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi." 
              "Art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio. 
              I sindaci sono nominati per la  prima  volta  nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano  in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per
          scadenza del termine ha  effetto  dal  momento  in  cui  il
          collegio e' stato ricostituito. 
              I sindaci  possono  essere  revocati  solo  per  giusta
          causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
          decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
              La nomina dei sindaci, con l'indicazione  per  ciascuno
          di essi del cognome e del nome, del luogo e della  data  di
          nascita e  del  domicilio,  e  la  cessazione  dall'ufficio
          devono essere iscritte, a cura  degli  amministratori,  nel
          registro delle imprese nel termine di trenta giorni. 
              Al  momento  della   nomina   dei   sindaci   e   prima
          dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
          all'assemblea  gli  incarichi  di  amministrazione   e   di
          controllo da essi ricoperti presso altre societa'." 
              "Art. 2401. Sostituzione. 
              In caso di morte, di rinunzia  o  di  decadenza  di  un
          sindaco, subentrano i supplenti  in  ordine  di  eta',  nel
          rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci
          restano in carica fino alla prossima  assemblea,  la  quale
          deve  provvedere  alla  nomina  dei  sindaci  effettivi   e
          supplenti necessari per l'integrazione  del  collegio,  nel
          rispetto  dell'articolo  2397,  secondo  comma.   I   nuovi
          nominati scadono insieme con quelli in carica. 
              In caso di sostituzione del presidente,  la  presidenza
          e' assunta fino alla prossima assemblea  dal  sindaco  piu'
          anziano. 
              Se con i sindaci supplenti non si completa il  collegio
          sindacale,  deve  essere  convocata   l'assemblea   perche'
          provveda all'integrazione del collegio medesimo." 
              "Art. 2402. Retribuzione. 
              La  retribuzione  annuale  dei  sindaci,  se   non   e'
          stabilita nello  statuto,  deve  essere  determinata  dalla
          assemblea all'atto della nomina  per  l'intero  periodo  di
          durata del loro ufficio." 
              "Art. 2403. Doveri del collegio sindacale. 
              Il  collegio  sindacale  vigila  sull'osservanza  della
          legge  e  dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma." 
              "Art. 2403-bis. Poteri del collegio sindacale. 
              I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
              Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie, anche  con  riferimento  a  societa'  controllate,
          sull'andamento delle operazioni sociali  o  su  determinati
          affari.  Puo'  altresi'  scambiare   informazioni   con   i
          corrispondenti organi delle societa' controllate in  merito
          ai sistemi di amministrazione e controllo ed  all'andamento
          generale dell'attivita' sociale. 
              Gli accertamenti eseguiti devono  risultare  dal  libro
          previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). 
              Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione
          e di controllo i sindaci sotto la  propria  responsabilita'
          ed a proprie spese possono avvalersi di  propri  dipendenti
          ed ausiliari che non si trovino  in  una  delle  condizioni
          previste dall'articolo 2399. 
              L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e
          ai  dipendenti  dei  sindaci   l'accesso   a   informazioni
          riservate." 
              "Art. 2404. Riunioni e deliberazioni del collegio. 
              Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
          giorni. La  riunione  puo'  svolgersi,  se  lo  statuto  lo
          consente indicandone  le  modalita',  anche  con  mezzi  di
          telecomunicazione. 
              Il  sindaco  che,  senza   giustificato   motivo,   non
          partecipa durante un esercizio sociale a due  riunioni  del
          collegio decade dall'ufficio. 
              Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
          viene trascritto nel  libro  previsto  dall'articolo  2421,
          primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. 
              Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
          presenza  della  maggioranza  dei  sindaci  e  delibera   a
          maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco  dissenziente
          ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso." 
              "Art. 2405. Intervento alle adunanze del  consiglio  di
          amministrazione e alle assemblee. 
              I sindaci devono assistere alle adunanze del  consiglio
          di amministrazione, alle  assemblee  e  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo. 
              I sindaci, che non assistono senza giustificato  motivo
          alle assemblee o,  durante  un  esercizio  sociale,  a  due
          adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o  del
          comitato esecutivo, decadono dall'ufficio." 
              "Art. 2406. Omissioni degli amministratori. 
              In caso di omissione o  di  ingiustificato  ritardo  da
          parte degli  amministratori,  il  collegio  sindacale  deve
          convocare  l'assemblea   ed   eseguire   le   pubblicazioni
          prescritte dalla legge. 
              Il   collegio   sindacale   puo'    altresi',    previa
          comunicazione    al    presidente    del    consiglio    di
          amministrazione,     convocare     l'assemblea      qualora
          nell'espletamento   del   suo   incarico   ravvisi    fatti
          censurabili  di  rilevante  gravita'  e  vi   sia   urgente
          necessita' di provvedere." 
              "Art. 2407. Responsabilita'. 
              I  sindaci  devono  adempiere  i  loro  doveri  con  la
          professionalita' e  la  diligenza  richieste  dalla  natura
          dell'incarico; sono responsabili della verita'  delle  loro
          attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
          documenti di cui hanno  conoscenza  per  ragione  del  loro
          ufficio. 
              Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica. 
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395." 
              "Art. 2408. Denunzia al collegio sindacale. 
              Ogni  socio  puo'  denunziare  i  fatti   che   ritiene
          censurabili al collegio  sindacale,  il  quale  deve  tener
          conto della denunzia nella relazione all'assemblea. 
              Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio, il collegio sindacale deve indagare senza  ritardo
          sui fatti denunziati e presentare  le  sue  conclusioni  ed
          eventuali  proposte  all'assemblea;  deve  altresi',  nelle
          ipotesi previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  2406,
          convocare l'assemblea. Lo statuto  puo'  prevedere  per  la
          denunzia percentuali minori di partecipazione." 
              "Art. 2409. Denunzia al tribunale. 
              Se vi e' fondato sospetto che  gli  amministratori,  in
          violazione  dei  loro  doveri,   abbiano   compiuto   gravi
          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno
          alla societa' o a una o piu' societa' controllate,  i  soci
          che rappresentano il decimo del capitale sociale  o,  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio,  il  ventesimo  del   capitale   sociale   possono
          denunziare i fatti  al  tribunale  con  ricorso  notificato
          anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere  percentuali
          minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si
          applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.".