Art. 5 
 
 
           Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
funzionamento  dell'Ispettorato  e  la  contabilita'  finanziaria  ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione. 
  2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti  di  bilancio  e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti  di
cui al comma 1 provvedono, in  deroga  alle  discipline  normative  e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento
di missione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  dell'INPS  e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del
mezzo  proprio  per  lo   svolgimento   della   ordinaria   attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto  di  strumenti  informatici,
fotocamere  e  altre  attrezzature   di   lavoro.   Ai   fini   della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma
si applicano i seguenti criteri: 
    a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di  cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge  26  luglio  1978,  n.
417; 
    b) previsione di una specifica indennita'  volta  a  favorire  la
messa a disposizione del mezzo proprio; 
    c) previsione di coperture assicurative per  eventi  non  coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL. 
  3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte  a  garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,  anche  informatiche,
messe a disposizione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  del
personale di cui  all'articolo  6  comma  4,  nonche'  del  personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  del
personale  ispettivo  abbia  luogo   con   modalita'   flessibili   e
semplificate. 
  4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato  si  avvale
dell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta l'articolo 15 della legge 18 dicembre  1973,
          n.  836   (Trattamento   economico   di   missione   e   di
          trasferimento dei dipendenti statali): 
              "Art. 15.  Al  personale  che  per  lo  svolgimento  di
          funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in
          localita'   comprese   nell'ambito   della   circoscrizione
          territoriale dell'ufficio di appartenenza  e  comunque  non
          oltre  i  limiti  di   quella   provinciale   puo'   essere
          consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di
          trasferta, l'uso di un proprio mezzo di  trasporto  con  la
          corresponsione di un'indennita' di  lire  43  a  chilometro
          quale rimborso spese di  viaggio,  qualora  l'uso  di  tale
          mezzo risulti  piu'  conveniente  dei  normali  servizi  di
          linea. 
              L'uso  del  mezzo  proprio  di  trasporto  deve  essere
          autorizzato dal dirigente generale o da altro capo  ufficio
          avente qualifica non inferiore a quella di primo  dirigente
          o  equiparata  che,  in  sede  di  liquidazione  di   detta
          indennita', dovra' convalidare  il  numero  dei  chilometri
          percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
          tale  mezzo  viene  rilasciato   previa   domanda   scritta
          dell'interessato dalla quale risulti che  l'amministrazione
          e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa  l'uso  del
          mezzo stesso. 
              Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di  linea
          sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali
          servizi manchino del tutto, al personale che debba  recarsi
          per  servizio  in  localita'  comprese  nei  limiti   delle
          circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo,
          puo' essere consentito, con l'osservanza  delle  condizioni
          stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di
          trasporto. 
              Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per
          recarsi dal luogo dove e' stato  preso  alloggio  al  luogo
          sede dell'ufficio o viceversa e per  spostarsi  da  uno  ad
          altro luogo di lavoro nell'ambito del  centro  abitato  non
          spetta alcun rimborso per spese di  trasporto,  ne'  alcuna
          corresponsione di indennita' chilometrica.". 
              Si riporta l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978,  n.
          417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di
          trasferimento dei dipendenti statali): 
              "Art. 8. La misura dell'indennita' chilometrica di  cui
          al primo comma dell'articolo 15  della  legge  18  dicembre
          1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
          litro di benzina super vigente nel tempo. 
              Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per
          eccesso a lira intera. 
              Il dipendente statale trasferito di autorita',  per  il
          trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei  limiti
          di    peso    consentiti    e     previa     autorizzazione
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  di  mezzi  diversi
          dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
          una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o  frazione
          di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un  massimo
          di 40 quintali per  i  mobili  e  le  masserizie  e  di  un
          quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non  potra'
          comunque  superare  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e
          documentata. 
              Al dipendente e' rimborsata inoltre  l'eventuale  spesa
          sostenuta per pedaggio autostradale. 
              L'indennita'  dovuta  per  i  percorsi  o  frazioni  di
          percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e
          quella per i percorsi effettuati a piedi in zone  prive  di
          strade, a norma degli articoli 12,  settimo  comma,  e  19,
          terzo comma, della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  sono
          elevate,  rispettivamente,  a  L.  100  ed  a  L.   150   a
          chilometro. 
              L'indennita' prevista dall'articolo 19,  comma  quarto,
          della stessa legge, e' elevata a L. 150 a chilometro. 
              Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del
          presente articolo sono rideterminate annualmente  ai  sensi
          del  precedente  articolo  1,   nei   limiti   dell'aumento
          percentuale apportato all'indennita' di trasferta.". 
              Si  riporta  l'articolo  14,  comma   4   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance 
              (Omissis). 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo.". 
              Si riporta la tabella A allegata alla legge 29  ottobre
          1984, n. 720, e successive modificazioni  (Istituzione  del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici): 
 
                                                           "Tabella A 
              - Accademia della Crusca 
              - Accademia nazionale dei Lincei 
              - Aereo club d'Italia 
              -  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
              -  Agenzia  nazionale  per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata 
              - Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali
          (AGE.NA.S.) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
              - Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo  dell'autonomia
          scolastica (ANSAS) 
              - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
          e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
              - Agenzia nazionale turismo 
              - Agenzia per il terzo settore 
              -  Agenzia  per  la  diffusione  delle  tecnologie  per
          l'innovazione 
              -  Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
          pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) 
              - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
              - Agenzia spaziale italiana (ASI) 
              - Autorita' d'ambito 
              - Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
              - Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di
          lavori, servizi e forniture 
              - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
              - Autorita' portuali 
              - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
              - Aziende di promozione turistica 
              -  Aziende  e  Consorzi  fra  province  e  comuni   per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
              - Aziende sanitarie e Aziende  ospedaliere  (D.Lgs.  n.
          502/1992) 
              -  Aziende   ospedaliere   universitarie   (D.Lgs.   n.
          517/1999) 
              -  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura 
              - Club alpino italiano 
              - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione 
              - Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB) 
              - Comuni, con  esclusione  di  quelli  con  popolazione
          inferiore  a  5.000  abitanti  che  non   usufruiscono   di
          contributi statali 
              -  Comunita'  montane,  con   popolazione   complessiva
          montana non inferiore a 10.000 abitanti 
              - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 
              - Consiglio per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
          agricoltura (C.R.A.) 
              - Consorzi interuniversitari 
              - Consorzi istituiti per l'esercizio  di  funzioni  ove
          partecipino province e comuni con  popolazione  complessiva
          non  inferiore  a  10.000  abitanti,  nonche'  altri   enti
          pubblici 
              -  Consorzi  per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi per l'area di sviluppo  industriale  a  prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali 
              - Consorzio canale Milano-Cremona-Po 
              -  Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica   e
          tecnologica di Trieste 
              - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona 
              - DigitPA 
              - Ente acquedotti siciliani 
              - Ente Acque della Sardegna 
              - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione 
              - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 
              - Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  la  carta  in
          liquidazione 
              -  Ente   per   lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 
              - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) 
              - Ente zona industriale di Trieste 
              - Enti parchi nazionali 
              - Enti parchi regionali 
              - Enti provinciali per il turismo 
              - Enti regionali di sviluppo agricolo 
              -  Fondo  gestione  istituti  contrattuali   lavoratori
          portuali 
              -  Gestione  governativa  dei   servizi   pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como 
              - Gestioni governative ferroviarie non  trasformate  in
          S.r.l. 
              - Istituti centrali del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  (articolo  15,  comma  1,  D.P.R.  n.
          233/2007) 
              - Istituti del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15,  comma
          3, D.P.R. n. 233/2007) 
              - Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003) 
              - Istituti zooprofilattici sperimentali 
              - Istituto agronomico per l'oltremare 
              - Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
              - Istituto italiano di studi germanici 
              - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente 
              - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti  e  la
          nutrizione (INRAN) 
              - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» 
              - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 
              - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 
              - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 
              -  Istituto  nazionale  di  oceanografia  e   geofisica
          sperimentale (OGS) 
              - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 
              - Istituto nazionale economia agraria (INEA) 
              - Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
              -   Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) 
              - Istituto storico italiano per il Medio Evo 
              - Istituto superiore per la  Protezione  e  la  ricerca
          Ambientale (ISPRA) 
              - Istituzioni di cui all'articolo  114  del  D.Lgs.  n.
          267/2000 
              - Lega italiana per la lotta contro i tumori 
              - Lega navale italiana 
              - Museo storico della fisica e centro studi e  ricerche
          «Enrico Fermi» 
              - Organi straordinari  della  liquidazione  degli  enti
          locali dissestati 
              - Organismi pagatori regionali  per  le  erogazioni  in
          agricoltura 
              - Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 
              - Province 
              - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
              - Scuola superiore della magistratura 
              - Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
              - Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. 
              - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli 
              - Unioni di  comuni  con  popolazione  complessiva  non
          inferiore a 10.000 abitanti 
              -   Universita'   statali,   istituti   di   istruzione
          universitaria,  opere  universitarie   statali,   enti   ed
          organismi  per  il  diritto   allo   studio   a   carattere
          regionale.".