Art. 9 
 
 
                     Rappresentanza in giudizio 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  2,  all'Ispettorato  si
applica l'articolo 1 del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. 
  2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo  e
secondo grado di  giudizio,  da  propri  funzionari  nei  giudizi  di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi  di  opposizione  a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo  6,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'
negli altri  casi  in  cui  la  legislazione  vigente  consente  alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di  propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio,  ove  vengano  in  rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,  e'  fatta
salva la  possibilita'  per  l'Avvocatura  dello  Stato  di  assumere
direttamente  la  trattazione  della  causa  secondo   le   modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute  dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con  la  riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo  ivi  previsto.  Per  la
quantificazione dei relativi importi si applica il  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, per la liquidazione del  compenso  spettante  agli  avvocati.  Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente  comma  confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e  ne  integrano
le dotazioni finanziarie. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo del Regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611
          (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              Si riporta l'articolo 6, comma 4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2011: 
              "Art. 6. Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
              (Omissis). 
              4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando
          la  sanzione  e'  stata  applicata   per   una   violazione
          concernente disposizioni in materia: 
              a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro
          e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
              b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
              c) di  tutela  dell'ambiente  dall'inquinamento,  della
          flora, della fauna e delle aree protette; 
              d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
              e) valutaria; 
              f) di antiriciclaggio.". 
              Si riporta l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
              "Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate 
              (Omissis). 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto.".