Art. 10 
 
 
Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni  e
                      coordinamento black list 
 
  1. L'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' abrogato. 
  2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, le  parole:  «in  Stati  o  territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e  territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni»; 
    b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6,
comma 1, che consentono un adeguato  scambio  di  informazioni;  tale
elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.». 
  3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento alla lista di Stati e territori che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni di  cui  al  comma  1  dell'articolo
168-bis del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati  in  attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239. 
  4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti
fanno riferimento agli  Stati  o  territori  diversi  da  quelli  che
consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello
di tassazione non e' sensibilmente inferiore a  quello  applicato  in
Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si  intende
agli Stati o territori di cui al decreto e al  provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              L'art. 168  bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto,  disciplinava   l'individuazione   dei   Paesi   e
          territori   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
          informazioni. 
              Il testo degli articoli 6 e 11 del decreto  legislativo
          1° aprile  1996,  n.  239,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 6. (Regime fiscale per i soggetti non residenti) 
              1. Non sono  soggetti  ad  imposizione  gli  interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli  similari
          di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
          in Stati e territori che consentono un adeguato scambio  di
          informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli similari percepiti da: 
              a) enti od organismi internazionali costituiti in  base
          ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              b)  gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorche'
          privi di soggettivita' tributaria, costituiti in  Paesi  di
          cui al primo periodo; 
              c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche  le
          riserve ufficiali dello Stato 
              (Omissis)." 
              "Art. 11. (Altre disposizioni) 
              (Omissis). 
              4. Con uno o piu'  decreti,  da  emanare  entro  il  30
          giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: 
              a) le caratteristiche del modello  di  attestazione  di
          cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche'  le  modalita'
          ed i termini di conservazione della stessa; 
              b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di  invio
          delle  comunicazioni  da   effettuare   all'Amministrazione
          finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli  7  e
          8; 
              c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'art.  6,
          comma  1,   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
          informazioni;  tale  elenco  e'  aggiornato   con   cadenza
          semestrale. 
              (Omissis).".