Art. 11 
 
 
Sospensione  della  riscossione   della   tassazione   in   caso   di
                      trasferimento all'estero 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole:  «in  conformita'
ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa  C-371-10,
National Grid Indus B.V», sono soppresse; 
    b) all'articolo 179, comma 6, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  166,
commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni recate dall'articolo  166,  comma  2-quater,  si
interpretano  nel  senso  che  esse   sono   applicabili   anche   al
trasferimento, da parte di un'impresa non  residente  nel  territorio
dello Stato, di una parte o della totalita' degli attivi collegati ad
una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda  o  un  ramo
d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione  europea  ovvero
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo degli articoli 166 e 179 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dal presente decreto 
              e' il seguente: 
              "Art. 166. (Trasferimento all'estero della residenza) 
              1. Il  trasferimento  all'estero  della  residenza  dei
          soggetti che esercitano imprese commerciali,  che  comporti
          la perdita  della  residenza  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  costituisce  realizzo,  al  valore  normale,  dei
          componenti dell'azienda o del  complesso  aziendale,  salvo
          che  gli  stessi  non  siano  confluiti  in   una   stabile
          organizzazione  situata  nel  territorio  dello  Stato.  La
          stessa  disposizione  si  applica  se   successivamente   i
          componenti confluiti nella stabile  organizzazione  situata
          nel  territorio  dello  Stato  ne  vengano   distolti.   Si
          considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,  le
          plusvalenze   relative    alle    stabili    organizzazioni
          all'estero. Per le imprese individuali  e  le  societa'  di
          persone si applica l'art. 17, comma 1, lettere g) e l). 
              2. I fondi in  sospensione  d'imposta,  inclusi  quelli
          tassabili in caso di  distribuzione,  iscritti  nell'ultimo
          bilancio prima  del  trasferimento  della  residenza,  sono
          assoggettati a tassazione nella misura  in  cui  non  siano
          stati ricostituiti nel patrimonio contabile della  predetta
          stabile organizzazione. 
              2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo  d'imposta
          anteriore a quello  da  cui  ha  effetto  il  trasferimento
          all'estero della residenza fiscale, non  compensate  con  i
          redditi prodotti fino a tale periodo, sono  computabili  in
          diminuzione   del   reddito    della    predetta    stabile
          organizzazione ai sensi dell'art. 84 e  alle  condizioni  e
          nei limiti indicati nell'art. 181. 
              2-ter.  Il  trasferimento   della   residenza   fiscale
          all'estero da parte di una societa'  di  capitali  non  da'
          luogo di per se' all'imposizione dei  soci  della  societa'
          trasferita. 
              2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai
          fini delle  imposte  sui  redditi,  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, con
          i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca
          assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
          comparabile a quella assicurata dalla direttiva  2010/24/UE
          del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa  a  quanto
          stabilito al comma 1,  possono  richiedere  la  sospensione
          degli effetti del realizzo ivi previsto. 
              2-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare sono adottate  le
          disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al  fine  di
          individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
          decadenza della sospensione, i  criteri  di  determinazione
          dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento." 
              "Art. 179. (Regime di neutralita' fiscale) 
              1. Alle operazioni indicate  nelle  lettere  a),  b)  e
          b-bis) dell'art. 178 si applicano le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 172 e 173. (936) 
              2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del  comma  1
          dell'art. 178 si applica l'art. 176.  Le  disposizioni  del
          comma 1 si applicano anche nei confronti  del  beneficiario
          non residente con riferimento alla  stabile  organizzazione
          nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
          patrimoniali del conferente residente  o,  nell'ipotesi  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  178,  non
          residente, in essa effettivamente confluiti. 
              3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
          della stabile organizzazione del conferente residente  sono
          imponibili a titolo di  realizzo  al  valore  normale,  con
          deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
          assorbimento, dell'ammontare della imposta  che  lo  Stato,
          dove  e'  situata  la   stabile   organizzazione,   avrebbe
          effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
          direttiva  comunitaria  23  luglio  1990,  n.  90/434.   Il
          beneficiario non residente subentra al conferente residente
          per tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  tributari.  Regole
          analoghe  a  quelle  previste  dai  periodi  precedenti  si
          applicano nel caso in cui una societa' residente in  Italia
          trasferisca la propria residenza fiscale in un altro  Stato
          membro,  assumendo,  quale  valore  su  cui  calcolare   la
          tassazione   virtuale    della    stabile    organizzazione
          all'estero, il valore  normale  che  l'altro  Stato  membro
          avrebbe determinato in caso di realizzo al  valore  normale
          di detta stabile organizzazione. 
              4. Le operazioni di fusione,  scissione  e  scambio  di
          partecipazioni mediante permuta  o  conferimento,  indicate
          nell'art. 178, non comportano realizzo di  plusvalenze  ne'
          di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
          valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
          ripartendosi tra  tutte  in  proporzione  dei  valori  alle
          stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
          di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare  il
          reddito dei soci della societa' incorporata o  fusa  o  dei
          soci della  societa'  scissa,  fatta  salva  l'applicazione
          dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
          articoli 58 e 87, e dei  percipienti  nelle  operazioni  di
          scambio di partecipazioni mediante permuta o  conferimento,
          ferma rimanendo, ricorrendone  le  condizioni,  l'esenzione
          totale di cui all'art. 87 e quella  parziale  di  cui  agli
          articoliarticoli 58 e 68, comma 3. 
              5. Se e' stata conferita da  un  soggetto  una  stabile
          organizzazione  situata  in  un  altro  Stato  membro,   le
          relative plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti  del
          conferente  residente  a  titolo  di  realizzo  al   valore
          normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al  suo
          totale assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che  lo
          Stato dove e' situata  la  stabile  organizzazione  avrebbe
          prelevato  in   assenza   delle   norme   della   direttiva
          comunitaria 23 luglio  1990  n.  90/434.  In  tal  caso  la
          partecipazione ricevuta e'  valutata  fiscalmente  in  base
          all'ultimo valore riconosciuto ai fini  delle  imposte  sui
          redditi degli elementi patrimoniali  conferiti,  aumentato,
          agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
          di   un   importo   pari   all'imponibile    corrispondente
          all'imposta dovuta a saldo. 
              6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i
          componenti  dell'azienda  o  del  complesso  aziendale  che
          abbiano formato  oggetto  delle  operazioni  indicate  alle
          lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
          in seguito a tali operazioni in una stabile  organizzazione
          situata nel territorio dello Stato. La stessa  disposizione
          si applica se successivamente alle  predette  operazioni  i
          componenti conferiti nella stabile  organizzazione  situata
          nel  territorio  dello  Stato  ne  vengano   distolti.   Si
          applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'art.  166,
          commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso  Stati
          aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.".