Art. 12 
 
 
      Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 166 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello
Stato).  -  1.  I  soggetti  che   esercitano   imprese   commerciali
provenienti  da  Stati  o  territori  inclusi  nella  lista  di   cui
all'articolo 11, comma 4, lettera  c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio  dello  Stato,
acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi  assumono
quale valore fiscale delle attivita' e  delle  passivita'  il  valore
normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9. 
  2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli
di cui al comma 1, il valore delle attivita' e  delle  passivita'  e'
assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi'
come determinato in esito all'accordo preventivo di cui  all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale  delle  attivita'  e
passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al
minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio  e  il  valore
normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  mentre  per   le
passivita', in misura pari al maggiore tra questi. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' oggetto  di  trasferimento.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.