Art. 12 Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 166 e' aggiunto il seguente: «Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato). - 1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attivita' e delle passivita' il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9. 2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attivita' e delle passivita' e' assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi' come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attivita' e passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passivita', in misura pari al maggiore tra questi. 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.». 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.