Art. 14 
 
 
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
                          imprese residenti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 168-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 168-ter  (Esenzione  degli  utili  e  delle  perdite  delle
stabili  organizzazioni  di  imprese  residenti).  -  1.   Un'impresa
residente nel territorio dello  Stato  puo'  optare  per  l'esenzione
degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le  proprie  stabili
organizzazioni all'estero. 
  2. L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al  momento  di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto  dal  medesimo
periodo d'imposta. 
  3. Quando la stabile  organizzazione  e'  localizzata  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 4, o quando  la  stabile  organizzazione  e'
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi  richiamati  e
ricorrono congiuntamente le condizioni di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo 167, l'opzione di  cui  al  comma  1  si  esercita,
relativamente  a  tali  stabili  organizzazioni,  a  condizione   che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo. 
  4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1  applicano
alle  proprie  stabili  organizzazioni,  in  assenza  delle  esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. 
  5. Nel caso di  esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  con
riferimento alle stabili  organizzazioni  per  le  quali  sono  state
disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167,  si  applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3. 
  6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione  di  cui
al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in  corso  a
quello  di  esercizio  della  stessa.  L'esercizio  dell'opzione  non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 
  7. Ai fini  del  comma  6,  l'impresa  indica  separatamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di  esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna  stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una  perdita  fiscale  netta,  gli
utili successivamente realizzati dalla  stabile  organizzazione  sono
imponibili fino a concorrenza della stessa.  Dall'imposta  dovuta  si
scomputano  le  eventuali  eccedenze  positive  di   imposta   estera
riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 
  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero  delle  perdite
fiscali pregresse della stabile  organizzazione  si  applicano  anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile  organizzazione
o parte  della  stessa  ad  altra  impresa  del  gruppo  che  fruisca
dell'opzione di cui al comma 1. 
  9.  L'impresa  cedente  indica  nell'atto  di  trasferimento  della
stabile  organizzazione  o  di   parte   della   stessa   l'ammontare
dell'eventuale  perdita  netta  realizzata  dalla  medesima   stabile
organizzazione   nei   cinque   periodi   d'imposta   precedenti   al
trasferimento. 
  10. In caso di esercizio dell'opzione,  il  reddito  della  stabile
organizzazione va  separatamente  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi dell'impresa e ai fini della  sua  determinazione  valgono  i
criteri  di  cui  all'articolo  152,  anche  con   riferimento   alle
transazioni  intercorse  tra  l'impresa   e   la   medesima   stabile
organizzazione, nonche' tra  quest'ultima  e  le  altre  imprese  del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  26  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 
  11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  correttezza  e
collaborazione  cui  deve  essere  improntato  il  rapporto  con   il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a  titolo
esemplificativo sul proprio  sito  le  fattispecie  ritenute  elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   sono   disciplinate   le   relative   modalita'
applicative. 
  4.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, l'impresa residente nel  territorio  dello  Stato  puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  in  merito  alla  sussistenza  di  una
stabile organizzazione all'estero, da  valutarsi  anche  in  base  ai
criteri  previsti  da  accordi  internazionali   contro   le   doppie
imposizioni, ove in vigore. 
 
          Note all'art. 14: 
              L'art. 165 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, riportato  nelle  note  all'articolo
          seguente, disciplina il credito  d'imposta  per  i  redditi
          prodotti all'estero quale rimedio alla  doppia  imposizione
          internazionale. 
              L'art.  11  della  legge  27  luglio   2000,   n.   212
          (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti   del
          contribuente) disciplina l'interpello ordinario  attraverso
          il  quale  ciascun  contribuente   puo'   inviare   quesiti
          all'Amministrazione     finanziaria      per      conoscere
          preventivamente quale  sia  l'interpretazione  della  norma
          tributaria che intende applicare e, conseguentemente, quale
          sara' il comportamento della stessa Amministrazione in sede
          di controllo.