Art. 16 
 
 
              Regime speciale per lavoratori impatriati 
 
  1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concorre alla formazione del  reddito  complessivo  limitatamente  al
settanta per cento del suo  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  viene   svolta   presso   un'impresa
residente nel territorio dello Stato  in  forza  di  un  rapporto  di
lavoro instaurato con  questa  o  con  societa'  che  direttamente  o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano; 
    d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso
di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio. 
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. 
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'art. 2 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il seguente: 
              "Art. 2. Soggetti passivi 
              1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  le   persone
          fisiche, residenti e non  residenti  nel  territorio  dello
          Stato. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del codice civile. 
              2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo  prova
          contraria, i cittadini italiani cancellati  dalle  anagrafi
          della  popolazione  residente  e  trasferiti  in  Stati   o
          territori diversi da quelli  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              Il testo dell'art. 2 della legge 30 dicembre  2010,  n.
          238,  recante  incentivi  fiscali  per   il   rientro   dei
          lavoratori in Italia, come modificato dal presente  decreto
          e' il seguente: 
              "Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) 
              1. Hanno diritto alla concessione dei benefici  fiscali
          di cui all'art. 3: 
              a) i cittadini dell'Unione europea in  possesso  di  un
          titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
          almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
          nel loro Paese d'origine,  hanno  svolto  continuativamente
          un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o  di
          impresa fuori di tale  Paese  e  dell'Italia  negli  ultimi
          ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
          un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo  in  Italia  e
          trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la  propria
          residenza, in  Italia  entro  tre  mesi  dall'assunzione  o
          dall'avvio dell'attivita'; 
              b) i cittadini dell'Unione europea che hanno  risieduto
          continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia  e
          che, sebbene residenti  nel  loro  Paese  d'origine,  hanno
          svolto continuativamente un'attivita' di  studio  fuori  di
          tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro  mesi  o
          piu',   conseguendo   un   titolo   di   laurea    o    una
          specializzazione post lauream, i quali  vengono  assunti  o
          avviano un'attivita' di impresa o  di  lavoro  autonomo  in
          Italia e trasferiscono il  proprio  domicilio,  nonche'  la
          propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
          o dall'avvio dell'attivita'. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
          categorie dei soggetti di cui al  comma  1,  tenendo  conto
          delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
          professionali e garantendo che non si determinino  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Il comma 12-octies, dell'art. 10, del decreto-legge  31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  abrogato  dal  presente
          decreto, disponeva la proroga dal 31 dicembre 2015,  al  31
          dicembre 2017 degli incentivi fiscali per  il  rientro  dei
          lavoratori in Italia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
          238.