Art. 16 Regime speciale per lavoratori impatriati 1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. 4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. 5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.
Note all'art. 16: Il testo dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il seguente: "Art. 2. Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.". Il testo dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) 1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'art. 3: a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'; b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Il comma 12-octies, dell'art. 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, abrogato dal presente decreto, disponeva la proroga dal 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2017 degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.