Art. 2 
 
 
                  Interpello sui nuovi investimenti 
 
  1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel  territorio
dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che
abbiano   ricadute   occupazionali   significative    in    relazione
all'attivita'  in  cui  avviene  l'investimento  e  durature  possono
presentare all'Agenzia delle  entrate  un'istanza  di  interpello  in
merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e  delle
eventuali operazioni straordinarie  che  si  ipotizzano  per  la  sua
realizzazione, ivi inclusa,  ove  necessaria,  la  valutazione  circa
l'esistenza  o  meno   di   un'azienda.   Possono   formare   oggetto
dell'istanza  anche  la  valutazione  preventiva  circa   l'eventuale
assenza di abuso del diritto fiscale o di  elusione,  la  sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e
l'accesso ad eventuali regimi o  istituti  previsti  dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia
delle  entrate,  quest'ultima  provvede  ad  inoltrare  la  richiesta
dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la
risposta. 
  2. La risposta scritta e motivata  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel  caso  sia  necessario
acquisire  ulteriori  informazioni,  di  ulteriori   novanta   giorni
decorrenti dalla data di acquisizione di  dette  informazioni  ed  e'
basata sul piano di investimento e su tutti  gli  ulteriori  elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia
delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte  interessata.
Ove necessario, l'Agenzia delle entrate puo' accedere, previa  intesa
con il contribuente, presso le  sedi  di  svolgimento  dell'attivita'
dell'impresa, in tempi concordati, allo  scopo  di  prendere  diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.  Qualora
la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si
intende    che    l'Amministrazione    finanziaria    concordi    con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 
  3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo
periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione  finanziaria  e  resta
valido finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata  resa  o  desunta  la  risposta,  con
conseguente nullita' di ogni  atto  di  qualsiasi  genere,  anche  di
carattere impositivo o  sanzionatorio,  emanato  dall'Amministrazione
finanziaria in difformita' a detto contenuto. Il contribuente che da'
esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari   o   dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere    all'istituto
dell'adempimento collaborativo al  ricorrere  degli  altri  requisiti
previsti. 
  4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza  di  mutamenti
nelle circostanze di  fatto  o  di  diritto  rilevanti  ai  fini  del
rilascio della risposta e la corretta applicazione delle  indicazioni
date  nella  stessa  mediante  l'utilizzo   degli   ordinari   poteri
istruttori.  Resta  fermo  l'esercizio  degli  ordinari   poteri   di
controllo   dell'Amministrazione   finanziaria   esclusivamente    in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere. 
  5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente  la  sintesi  delle
posizioni interpretative rese ai  sensi  del  presente  articolo  che
possano avere generale interesse. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono   individuate   le   modalita'   applicative
dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio competente al
rilascio della risposta ed alla verifica della corretta  applicazione
della stessa. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 6.