Art. 3 
 
 
Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati  o  territori  a
                     regime fiscale privilegiato 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Nonostante  quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito  imponibile  gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4;  a  tali  fini,  si  considerano
provenienti da societa' residenti  in  Stati  o  territori  a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali societa' o di partecipazioni di  controllo  anche  di  fatto,
diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti  all'estero  che
conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in  Stati
o territori a regime privilegiato e nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 1 dello stesso articolo  167  o  sia  dimostrato,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b),
dello stesso articolo 167,  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove  la  dimostrazione
operi  in  applicazione  della  lettera  a)  del  medesimo  comma   5
dell'articolo 167, per gli utili di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio  dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,
un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione  delle
imposte assolte  dalla  societa'  partecipata  sugli  utili  maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione,  in  proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa  a
tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,  l'ammontare
del credito d'imposta di cui al periodo precedente  e'  computato  in
aumento del reddito complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'  stato
omesso soltanto il computo  del  credito  d'imposta  in  aumento  del
reddito complessivo, si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non  abbia  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dalla lettera b)  del  comma  5  dell'articolo  167  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi  nel  decreto  o  nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei
casi di mancata o  incompleta  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
    b) all'articolo 68: 
      1) nel comma 4, le parole: «da societa' residenti  in  Stati  o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
salvo la dimostrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «da societa'
residenti in uno Stato o territorio  a  regime  fiscale  privilegiato
incluso  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo  la  dimostrazione,  anche»  e,  in
fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo  87,  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione  di  plusvalenze  derivanti  dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti  esteri  localizzati  in
Stati o territori inclusi nel decreto  o  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella  dichiarazione
dei redditi da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per  le
plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti
o localizzati in Stati o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»; 
    c) all'articolo 86, dopo il comma 4,  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.»; 
    d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) residenza fiscale della  societa'  partecipata  in  uno
Stato o territorio diverso da quelli a  regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4,  o,  alternativamente,  la  dimostrazione
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  allo  stesso
articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni  non  sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,  l'effetto
di localizzare i redditi in Stati  o  territori  inclusi  nel  citato
decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di
tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di
interpello ovvero, avendola presentata, non abbia  ricevuto  risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione  di
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
    e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti: «Verificandosi la condizione  dell'articolo  44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica  agli
utili provenienti da  soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e  alle  remunerazioni  derivanti  da  contratti  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con  tali  soggetti,
se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o,  se  ivi  residenti,  sia  dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo
167, comma 5, lettera  b),  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi  in
applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167,
per gli utili di  cui  al  periodo  precedente,  e'  riconosciuto  al
soggetto controllante residente nel territorio  dello  Stato,  ovvero
alle sue controllate residenti  percipienti  gli  utili,  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili  conseguiti
e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili.  Ai  soli
fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del   credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
societa' residenti in Stati o territori  a  regime  privilegiato  gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa'
o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto,
in altre societa' residenti all'estero  che  conseguono  utili  dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o  territori  a  regime
privilegiato e nei limiti di  tali  utili.  Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1  dell'articolo  87  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole da:  «diversi
da quelli» a: «articolo  167»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o,
se  ivi  residenti,  sia  avvenuta   la   dimostrazione   a   seguito
dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che». 
  3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3-bis e'  aggiunto  il  seguente:  «3-ter.  Quando
l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione,  ai  sensi  degli
articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1,  lettera  c),  e  89,
comma 3, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni  detenute  in
imprese o enti esteri localizzati in Stati o  territori  inclusi  nel
decreto o nel provvedimento di cui all'articolo  167,  comma  4,  del
medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari  al
dieci per cento dei dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal
soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed  un
massimo di 50.000 euro.». 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo  periodo  di  imposta.  Per  tali
utili e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente
articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla  societa'
controllata a partire  dal  quinto  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 47. (Utili da partecipazione) 
              1. Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a),
          gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto  qualsiasi
          denominazione  dalle  societa'  o   dagli   enti   indicati
          nell'art.  73,  anche  in  occasione  della   liquidazione,
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo  limitatamente  al  40  per  cento   del   loro
          ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
          presumono     prioritariamente     distribuiti      l'utile
          dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del  comma  5
          per la quota di esse  non  accantonata  in  sospensione  di
          imposta. 
              2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art.  109,
          comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
          imponibile complessivo nella stessa percentuale di  cui  al
          comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al  5
          per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
          contabile risultante dall'ultimo bilancio  approvato  prima
          della data di stipula del contratto  nel  caso  in  cui  si
          tratti di societa' i cui titoli sono negoziati  in  mercati
          regolamentati o di altre  partecipazioni;  se  l'associante
          determina il reddito  in  base  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo dell'associato nella misura del 40  per  cento,
          qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della  somma
          delle rimanenze finali di cui agli articoli 92e  93  e  del
          costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
          criteri  di  cui  all'art.  110  al  netto   dei   relativi
          ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti  non
          residenti,  la  disposizione  del  periodo  precedente   si
          applica nel rispetto delle  condizioni  indicate  nell'art.
          44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo;   ove   tali
          condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
          alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 
              3. Nel caso di distribuzione di  utili  in  natura,  il
          valore imponibile e' determinato  in  relazione  al  valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'art. 109. 
              4. Nonostante quanto  previsto  dai  commi  precedenti,
          concorrono  integralmente  alla  formazione   del   reddito
          imponibile gli utili provenienti da societa'  residenti  in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
          decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167,
          comma  4;  a  tali  fini,  si  considerano  provenienti  da
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato   gli   utili   relativi   al   possesso    di
          partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
          di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in  altre
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
          regime  privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente non si  applicano
          nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati  imputati
          al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167  o  sia
          dimostrato, anche a seguito dell'esercizio  dell'interpello
          di cui al comma 5, lettera b), dello stesso  art.  167,  il
          rispetto delle condizioni indicate  nella  lettera  c)  del
          comma  1  dell'art.  87.  Ove  la  dimostrazione  operi  in
          applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli
          utili di cui ai  periodi  precedenti,  e'  riconosciuto  al
          soggetto controllante residente nel territorio dello Stato,
          ovvero  alle  sue  controllate  residenti  percipienti  gli
          utili, un credito  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  165  in
          ragione delle imposte assolte  dalla  societa'  partecipata
          sugli utili maturati durante il periodo di  possesso  della
          partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
          limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
          fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
          in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
          e' stato omesso soltanto il computo del  credito  d'imposta
          in aumento del reddito complessivo, si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Qualora il contribuente intenda far valere  la  sussistenza
          delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art.  87  ma  non  abbia   presentato   l'istanza   di
          interpello prevista dalla lettera b) del comma 5  dell'art.
          167  ovvero,  avendola  presentata,  non   abbia   ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in
          Stati o territori inclusi nel decreto o  nel  provvedimento
          di cui all'art. 167, comma 4, deve essere  segnalata  nella
          dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
          casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
          dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  prevista  dall'art.  8,  comma  3-ter,  del
          decreto  legislativo  18  dicembre   1997,   n.   471.   Le
          disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano
          anche alle remunerazioni di  cui  all'art.  109,  comma  9,
          lettera b), relative a contratti stipulati  con  associanti
          residenti nei predetti Paesi o territori. 
              5. Non costituiscono utili le somme e i  beni  ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o  altri
          fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni
          o  quote,  con  interessi   di   conguaglio   versati   dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote possedute. 
              6. In caso di aumento  del  capitale  sociale  mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,  la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  5,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente. 
              7. Le somme o il valore normale dei beni  ricevuti  dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate . 
              8. Le disposizioni del presente  articolo  valgono,  in
          quanto applicabili, anche per  gli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta di cui al titolo II.". 
              Il testo degli articoli 68, 86, 87 e 89 del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificati
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 68. (Plusvalenze) 
              1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 dell'art. 67  sono  costituite  dalla  differenza  tra  i
          corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il  prezzo
          di acquisto o il costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente  al  bene  medesimo.
          Per gli immobili  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come  prezzo
          di acquisto o costo di  costruzione  quello  sostenuto  dal
          donante. 
              2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
          dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo  di
          acquisto il valore normale nel quinto  anno  anteriore.  Il
          costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente  e  quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono determinati  tenendo  conto  del  valore  normale  del
          terreno alla data di inizio  della  lottizzazione  o  delle
          opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
          dei terreni suscettibili  d'utilizzazione  edificatoria  di
          cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e'  costituito
          dal prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
          inerente, rivalutato in base  alla  variazione  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili. Per i terreni  acquistati  per  effetto  di
          successione o donazione si assume come prezzo  di  acquisto
          il  valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed   atti
          registrati, od in seguito definito e  liquidato,  aumentato
          di  ogni   altro   costo   successivo   inerente,   nonche'
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili e di successione. 
              3. Le plusvalenze di cui alla lettera c)  del  comma  1
          dell'art. 67, diverse da quelle  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, per il 40 per cento del loro  ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione,
          fino a concorrenza del 40 per  cento  dell'ammontare  delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
          redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel   quale   le
          minusvalenze sono state realizzate. 
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1  dell'art.   67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all' art. 44, comma 2, lettera a), e contratti  di  cui
          all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi  o  stipulati  da
          societa' residenti in  uno  Stato  o  territorio  a  regime
          fiscale   privilegiato   incluso   nel   decreto   o    nel
          provvedimento emanati ai  sensi  dell'art.  167,  comma  4,
          salvo la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
          dell'interpello secondo le modalita' del comma  5,  lettera
          b), dello stesso art. 167, del  rispetto  delle  condizioni
          indicate  nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  87,
          concorrono  a  formare  il  reddito  per  il  loro   intero
          ammontare. La disposizione del periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma  1,
          dell'art.  67,  emessi  da  societa'  i  cui  titoli   sono
          negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di  cui
          ai periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente  alle
          relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori
          alle plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione
          integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
          successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c)  del
          comma 1 dell'art. 87, ma non abbia presentato l'istanza  di
          interpello prevista dalla lettera b) del comma 5  dell'art.
          167  ovvero,  avendola  presentata,  non   abbia   ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
          dalla cessione di partecipazioni in imprese o  enti  esteri
          localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o  nel
          provvedimento di cui all'art. 167,  comma  4,  deve  essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese ed enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
          o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.  167,  comma
          4, per i quali sussiste la condizione di cui  al  comma  5,
          lettera a) del medesimo articolo, al  cedente  controllante
          residente nel territorio dello Stato, ovvero  alle  cedenti
          residenti sue controllate, spetta un credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          delle  partecipazioni  cedute  e  nei  limiti  dell'imposta
          italiana relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente  spetta  per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1  dell'art.
          67sono sommate algebricamente alle  relative  minusvalenze,
          nonche' ai redditi ed alle  perdite  di  cui  alla  lettera
          c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui  alla
          lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art.  67;  se
          l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle  perdite
          e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze  e
          degli altri redditi, l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
          deduzione, fino a concorrenza, dalle  plusvalenze  e  dagli
          altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
          il  quarto,   a   condizione   che   sia   indicata   nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma  1  dell'art.  67  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'art. 5,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
          valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
          mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
          costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
          accertati ai sensi dell'art.  110,  comma  9,  nel  periodo
          d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
          minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti per le plusvalenze. 
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1,  dell'art.  67  derivanti  dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'art.  5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non  piu'
          di sette anni, possedute da almeno tre anni,  ovvero  dalla
          cessione  degli  strumenti  finanziari  e   dei   contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi alle medesime societa', rispettivamente  posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile in quanto esenti  qualora
          e  nella  misura  in  cui,  entro   due   anni   dal   loro
          conseguimento,  siano  reinvestite  in  societa'   di   cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni. 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo. 
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze: 
              a)  dal   corrispettivo   percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera  a),  e  ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b); 
              b) qualora vengano superate le percentuali  di  diritti
          di voto o di partecipazione indicate nella lettera  c)  del
          comma   1   dell'art.   67,   i   corrispettivi   percepiti
          anteriormente  al  periodo  d'imposta  nel  quale   si   e'
          verificato il superamento delle percentuali si  considerano
          percepiti in tale periodo; 
              c) per le valute estere prelevate da depositi  e  conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
              d) per le cessioni di  metalli  preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
              e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere  in
          dipendenza dei rapporti indicati nella  lettera  c-quater),
          del comma 1 dell'art. 67, il  corrispettivo  e'  costituito
          dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
          dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
              f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
          corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'art. 67, sono costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi  concorrono
          alla determinazione delle plusvalenze  o  minusvalenze,  ai
          sensi della lettera  e)  del  comma  7.  Le  plusvalenze  e
          minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo  oneroso  di
          merci non concorrono a formare  il  reddito,  anche  se  la
          cessione e' posta in  essere  in  dipendenza  dei  rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67. 
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera  c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  67,   sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7." 
              "Art. 86. (Plusvalenze patrimoniali) 
              1.  Le  plusvalenze  dei  beni  relativi   all'impresa,
          diversi da  quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art.  85,
          concorrono a formare il reddito: 
              a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
              b) se sono realizzate mediante il  risarcimento,  anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni; 
              c) se i beni vengono assegnati ai soci  o  destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1 la plusvalenza e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito  anche
          le  plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore   di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche  se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro  eventualmente
          pattuito. 
              3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
              4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di  cui
          al successivo art. 87, determinate a  norma  del  comma  2,
          concorrono a formare il  reddito,  per  l'intero  ammontare
          nell'esercizio in cui sono state realizzate  ovvero,  se  i
          beni sono stati posseduti per un periodo  non  inferiore  a
          tre  anni,  o  a  un  anno   per   le   societa'   sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse  da  quelle  di  cui  al  successivo  art.  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese ed enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
          o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.  167,  comma
          4, per i quali sussiste la condizione di cui  al  comma  5,
          lettera a) del medesimo articolo, al  cedente  controllante
          residente nel territorio dello Stato, ovvero  alle  cedenti
          residenti sue controllate, spetta un credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          delle  partecipazioni  cedute  e  nei  limiti  dell'imposta
          italiana relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del
          credito d'imposta di cui al periodo precedente  spetta  per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
              5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'art.  47,  commi  5  e  7,
          costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale  dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve di capitale per  la  parte  che  eccede  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni." 
              "Art. 87. (Plusvalenze esenti) 
              1.  Non  concorrono   alla   formazione   del   reddito
          imponibile in quanto esenti nella misura del 95  per  cento
          le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi  dell'art.
          86, commi 1, 2 e 3, relativamente  ad  azioni  o  quote  di
          partecipazioni in societa' ed enti  indicati  nell'art.  5,
          escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  alle  stesse
          equiparate,   e   nell'art.   73,   comprese   quelle   non
          rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: 
              a)  ininterrotto  possesso   dal   primo   giorno   del
          dodicesimo mese precedente  quello  dell'avvenuta  cessione
          considerando cedute per prime le azioni o  quote  acquisite
          in data piu' recente; 
              b)    classificazione     nella     categoria     delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso; 
              c) residenza fiscale della societa' partecipata in  uno
          Stato o territorio  diverso  da  quelli  a  regime  fiscale
          privilegiato  inclusi  nel  decreto  o  nel   provvedimento
          emanati   ai   sensi   dell'art.   167,    comma    4    o,
          alternativamente,  la   dimostrazione   anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 167,
          comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato
          conseguito,  sin  dall'inizio  del  periodo  di   possesso,
          l'effetto di localizzare i redditi  in  Stati  o  territori
          inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda
          far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma  non
          abbia presentato la predetta istanza di interpello  ovvero,
          avendola   presentata,   non   abbia   ricevuto    risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione  di  partecipazioni  in  imprese  o  enti   esteri
          localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o  nel
          provvedimento di cui all'art. 167,  comma  4,  deve  essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              d) esercizio da parte  della  societa'  partecipata  di
          un'impresa  commerciale  secondo  la  definizione  di   cui
          all'art. 55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria  si
          presume che questo  requisito  non  sussista  relativamente
          alle  partecipazioni  in  societa'  il   cui   valore   del
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  beni  immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e' effettivamente diretta l'attivita'  dell'impresa,  dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio  d'impresa.  Si   considerano   direttamente
          utilizzati nell'esercizio d'impresa gli  immobili  concessi
          in locazione finanziaria e i terreni  su  cui  la  societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola. 
              1-bis. Le cessioni delle azioni  o  quote  appartenenti
          alla categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e  di
          quelle appartenenti alla categoria  dell'attivo  circolante
          vanno considerate separatamente con riferimento a  ciascuna
          categoria. 
              2. I requisiti di cui al comma  1,  lettere  c)  e  d),
          devono  sussistere  ininterrottamente,   al   momento   del
          realizzo, almeno dall'inizio del  terzo  periodo  d'imposta
          anteriore al realizzo stesso. 
              3. L'esenzione di cui  al  comma  1  si  applica,  alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e determinate ai sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  alle  partecipazioni  al   capitale   o   al
          patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari  similari
          alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera  a)  ed
          ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,  lettera  b).
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)  e
          c), il requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non
          rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli  sono
          negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Alle   plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione di cui ai commi 1  e  3  indipendentemente  dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
              5. Per le partecipazioni in societa' la  cui  attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma  1  si  riferiscono  alle   societa'   indirettamente
          partecipate  e  si   verificano   quando   tali   requisiti
          sussistono   nei   confronti    delle    partecipate    che
          rappresentano la maggior parte del  valore  del  patrimonio
          sociale della partecipante. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis. 
              7." 
              "Art. 89. (Dividendi ed interessi) 
              1. Per gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' semplici, in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice residenti nel territorio dello Stato si  applicano
          le disposizioni dell'art. 5. 
              2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio in cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi
          dalla formazione del reddito  della  societa'  o  dell'ente
          ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
          esclusione  si  applica  alla   remunerazione   corrisposta
          relativamente ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,
          lettera  b),  e  alla   remunerazione   dei   finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
              3. Verificandosi la condizione dell'art. 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si
          applica agli utili provenienti da soggetti di cui  all'art.
          73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti  da
          contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
          stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
          in Stati o territori a regime fiscale privilegiato  inclusi
          nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi  dell'art.
          167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche  a
          seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167,
          comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni  indicate
          nell'art. 87, comma 1, lettera  c).  Ove  la  dimostrazione
          operi in applicazione della lettera a) del  medesimo  comma
          5,  per  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,   e'
          riconosciuto  al  soggetto   controllante   residente   nel
          territorio  dello  Stato,  ovvero  alle   sue   controllate
          residenti percipienti gli utili, un  credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          degli utili conseguiti e nei limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a  tali  utili.  Ai  soli  fini  dell'applicazione
          dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di  cui  al
          periodo precedente e'  computato  in  aumento  del  reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini  del
          presente comma,  si  considerano  provenienti  da  societa'
          residenti in Stati o territori a  regime  privilegiato  gli
          utili relativi al possesso  di  partecipazioni  dirette  in
          tali societa' o di partecipazioni  di  controllo  anche  di
          fatto, diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti
          all'estero che conseguono  utili  dalla  partecipazione  in
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.  Qualora  il
          contribuente  intenda  far  valere  la  sussistenza   delle
          condizioni indicate nella lettera c) del comma 1  dell'art.
          87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
          dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola
          presentata, non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
          percezione  di  utili  provenienti  da  partecipazioni   in
          imprese o enti esteri  localizzati  in  Stati  o  territori
          inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui  all'art.
          167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
          redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
          incompleta indicazione nella dichiarazione dei  redditi  si
          applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'art.  8,
          comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471.Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
          il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili. 
              5. Se la misura non e'  determinata  per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
              6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in  base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare  il
          reddito  del  cessionario  per  l'ammontare  maturato   nel
          periodo di durata del contratto. La differenza  positiva  o
          negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a  termine,
          al netto degli interessi maturati sulle  attivita'  oggetto
          dell'operazione  nel  periodo  di  durata  del   contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio. 
              7.  Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per   le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.". 
              Il  testo  dell'art.  27,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre1973,  n.   600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dal presente  decreto
          legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 27. (Ritenuta sui dividendi) 
              (Omissis). 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio, titoli e strumenti finanziari di  cui  all'art.
          44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi e a  contratti  di  cui  all'art.
          109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in  cui
          l'associante e' soggetto non residente, non qualificati  ai
          sensi della lettera c-bis) del comma 1,  dell'art.  67  del
          testo unico e non relativi all'impresa ai  sensi  dell'art.
          65 dello stesso testo unico, e' operata  una  ritenuta  del
          12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di  cui  al
          primo  comma  dell'art.  23  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1  dell'art.  67  del  citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
          da societa' ed enti residenti negli  Stati  o  territori  a
          regime fiscale  privilegiato  inclusi  nel  decreto  o  nel
          provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma  4  del
          citato testo unico o, se ivi  residenti,  sia  avvenuta  la
          dimostrazione a seguito dell'esercizio  dell'interpello  di
          cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 dello stesso testo
          unico, che  sono  rispettate  le  condizioni  di  cui  alla
          lettera c) del comma  1,  dell'art.  87  del  citato  testo
          unico.  La  disposizione  del  periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),  ultimo
          periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei
          mercati regolamentati. La ritenuta  e',  altresi',  operata
          sull'intero  importo   delle   remunerazioni   relative   a
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471 (Riforma  delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662),  come  modificato  dal  presente   decreto
          legislativo e' il seguente: 
              "Art. 8.  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni) 
              1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,  se
          la  dichiarazione  ai  fini   delle   imposte   dirette   o
          dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella  periodica
          non e' redatta in  conformita'  al  modello  approvato  dal
          Ministro delle finanze ovvero in essa  sono  omessi  o  non
          sono indicati in maniera esatta e completa  dati  rilevanti
          per l'individuazione del  contribuente  e,  se  diverso  da
          persona fisica, del  suo  rappresentante,  nonche'  per  la
          determinazione del  tributo,  oppure  non  e'  indicato  in
          maniera esatta e completa ogni  altro  elemento  prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La medesima sanzione si  applica  alle  violazioni
          relative  al   contenuto   della   dichiarazione   prevista
          dall'art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Si  applica  la
          sanzione  in  misura  massima  nelle  ipotesi   di   omessa
          presentazione del modello per  la  comunicazione  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
          laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente  non
          abbia provveduto alla presentazione  del  modello  anche  a
          seguito di specifico invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
          Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta l'allegazione  alla  dichiarazione,  la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  lire  un
          milione  a  lire  otto   milioni   quando   l'omissione   o
          l'incompletezza riguardano gli elementi previsti  nell'art.
          7 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 600, relativo  alle  dichiarazioni  dei  sostituti
          d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
              3-ter.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3,  del  testo
          unico sulle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti esteri localizzati  in  Stati  o
          territori inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui
          all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
          una sanzione amministrativa pari al  dieci  per  cento  dei
          dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal  soggetto
          residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
          massimo di 50.000 euro. 
              3-quater. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo.".