Art. 4 Interessi passivi 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile»; b) nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari,» sono soppresse; c) il comma 8 e' abrogato. 2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' abrogato. 3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato. 4. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «immobili destinati alla locazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.». 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4: Il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 96. (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni. 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico, e dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale. 8. (abrogato).". Il comma 8 dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente decreto, consentiva di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le societa' controllate estere. L'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), abrogato dal presente decreto, conteneva una norma finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali ai fini della deduzione degli interessi passivi. L'art. 32, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), abrogato dal presente decreto, conteneva una norma finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali ai fini della deduzione degli interessi passivi. Il testo dell'art. 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di studio sulla fiscalita' diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.".