Art. 5 
 
 
   Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale 
 
  1. All'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le  spese  e  gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni,  che  hanno  avuto
concreta  esecuzione,  intercorse  con   imprese   residenti   ovvero
localizzate in Stati o territori aventi regimi  fiscali  privilegiati
sono ammessi  in  deduzione  nei  limiti  del  loro  valore  normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano  privilegiati  i
regimi fiscali di Stati  o  territori  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza  di
un adeguato scambio di informazioni.»; 
    b) al comma 11, nel primo periodo le parole: «le  imprese  estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale  effettiva,  ovvero
che» sono soppresse e nel  secondo  periodo  le  parole:  «del  primo
periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 10»; 
    c) al comma 12-bis le parole: «in Stati o  territori  diversi  da
quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si  applica  ai
professionisti domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato
decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  Stati  o  territori
individuati con il decreto di cui al comma 10». 
  2. La disposizione di cui all'articolo  110,  comma  7,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  interpreta  nel  senso
che la disciplina ivi prevista non si applica per le  operazioni  tra
imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. 
  3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6  e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel  senso  che
per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la  costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza  di  un
maggior corrispettivo non e'  presumibile  soltanto  sulla  base  del
valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta
di registro di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e  catastale  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Norme  generali  sulle
          valutazioni), come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 110. 1. Agli effetti  delle  norme  del  presente
          capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
          diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'art. 85, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),  non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il  bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio 2002: 
              a) i maggiori o  i  minori  valori  dei  beni  indicati
          nell'art. 85, comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso articolo, imputati a conto economico  in  base  alla
          corretta applicazione di tali  principi,  assumono  rilievo
          anche ai fini fiscali; 
              b) la lettera d) del comma 1 si  applica  solo  per  le
          azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
          azioni che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
          sensi dell'art. 85, comma 3-bis; 
              c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari
          similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore  a
          quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera  a),  aventi
          gli altri requisiti previsti al comma 1 del  medesimo  art.
          87, il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili  percepiti
          durante il periodo di possesso per la quota  esclusa  dalla
          formazione del reddito. 
              1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base
          ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n.  1606/2002,  i  componenti  positivi  e
          negativi che derivano dalla valutazione,  operata  in  base
          alla  corretta  applicazione  di   tali   principi,   delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni   dell'art.   9;   tuttavia   i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e' consentita la tenuta della  contabilita'  plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti. 
              3. La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio dei crediti  e  debiti  in  valuta,
          anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
          la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
          o di  altre  leggi  o  di  titoli  assimilati,  non  assume
          rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
          data di chiusura dell'esercizio  delle  attivita'  e  delle
          passivita' per le quali il rischio di  cambio  e'  coperto,
          qualora i contratti di copertura siano anche essi  valutati
          in  modo   coerente   secondo   il   cambio   di   chiusura
          dell'esercizio. 
              4. 
              5. I proventi determinati a  norma  dell'art.  90  e  i
          componenti negativi di cui ai commi 1 e  6  dell'art.  102,
          agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2  dell'art.  107sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi. 
              6. In caso di mutamento totale o parziale  dei  criteri
          di  valutazione  adottati  nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'agenzia  delle
          entrate nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in  apposito
          allegato. 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
              8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. 
              10. Le spese e gli altri componenti negativi  derivanti
          da  operazioni,  che  hanno  avuto   concreta   esecuzione,
          intercorse con  imprese  residenti  ovvero  localizzate  in
          Stati o territori aventi regimi fiscali  privilegiati  sono
          ammessi in deduzione nei limiti del  loro  valore  normale,
          determinato  ai   sensi   dell'art.   9.   Si   considerano
          privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati   o   territori
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, in ragione della mancanza di un  adeguato  scambio
          di informazioni. 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando le imprese residenti in Italia forniscano  la  prova
          che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad   un
          effettivo interesse economico e che le stesse  hanno  avuto
          concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
          comma e ai sensi del comma 10 sono  separatamente  indicati
          nella dichiarazione dei redditi.  L'Amministrazione,  prima
          di  procedere  all'emissione  dell'avviso  di  accertamento
          d'imposta  o   di   maggiore   imposta,   deve   notificare
          all'interessato un  apposito  avviso  con  il  quale  viene
          concessa  al  medesimo  la  possibilita'  di  fornire,  nel
          termine  di  novanta  giorni,  le   prove   predette.   Ove
          l'Amministrazione non  ritenga  idonee  le  prove  addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi  10  e  11  non  si
          applicano per le operazioni  intercorse  con  soggetti  non
          residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
          concernenti  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate. 
              12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi rese  dai  professionisti
          domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto
          di cui al comma 10.". 
              Il testo  degli  articoli  68  e  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificati dal presente decreto, e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 58 e 85 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 58. (Plusvalenze) 
              1. Per  le  plusvalenze  derivanti  da  cessione  delle
          aziende, le disposizioni del comma 4 dell'art.  86  non  si
          applicano quando e'  richiesta  la  tassazione  separata  a
          norma del comma 2 dell'art. 17. Il trasferimento di azienda
          per causa di morte o  per  atto  gratuito  non  costituisce
          realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;  l'azienda  e'
          assunta ai medesimi  valori  fiscalmente  riconosciuti  nei
          confronti del dante causa. I  criteri  di  cui  al  periodo
          precedente si applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
          scioglimento,  entro  cinque   anni   dall'apertura   della
          successione, della societa' esistente  tra  gli  eredi,  la
          predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
              2. Le plusvalenze di cui  all'art.  87  non  concorrono
          alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto  esenti
          limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
              3.  Le  plusvalenze  dei  beni   relativi   all'impresa
          concorrono a formare il reddito anche  se  i  beni  vengono
          destinati    al    consumo    personale     o     familiare
          dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa." 
              Art. 85. (Ricavi) 
              1. Sono considerati ricavi: 
              a) i corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              b) i corrispettivi delle cessioni di  materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
              c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote  di
          partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diverse   da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
          applica il comma 2 dell'art. 44; 
              d)  i  corrispettivi  delle   cessioni   di   strumenti
          finanziari similari  alle  azioni  ai  sensi  dell'art.  44
          emessi da societa' ed enti di  cui  all'art.  73,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se non rientrano fra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
              e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e  di
          altri titoli in serie o di massa diversi da quelli  di  cui
          alle lettere c)  e  d)  precedenti  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              f) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
              g) i contributi in  denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
              h)  i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. 
              Si riporta il testo  degli  articoli  gli  articoli  5,
          5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446: 
              "Art. 5. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali) 
              1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B) dell'art. 2425 del codice civile, con  esclusione  delle
          voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e  13),
          cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 
              2. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
              3.  Tra  i  componenti  negativi  non  si   considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera  B),  numero  9),  dell'art.  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'art. 11 del presente decreto; la quota  interessi  dei
          canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;  le
          perdite su crediti; l'imposta comunale  sugli  immobili  di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
              5. Indipendentemente dalla effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa." 
              "Art.   5-bis.   (Determinazione   del   valore   della
          produzione netta delle societa' di persone e delle  imprese
          individuali) 
              1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          b), la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere
          a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni  delle  rimanenze
          finali di cui agli articoli 92  e  93  del  medesimo  testo
          unico,  e  l'ammontare  dei  costi  delle  materie   prime,
          sussidiarie  e  di  consumo,  delle  merci,  dei   servizi,
          dell'ammortamento  e  dei   canoni   di   locazione   anche
          finanziaria dei beni strumentali materiali  e  immateriali.
          Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
          assimilato; i costi, i compensi e gli  utili  indicati  nel
          comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),  dell'art.  11  del
          presente  decreto;  la  quota  interessi  dei   canoni   di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
          crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  contributi
          erogati in base a norma di legge concorrono  comunque  alla
          formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
          quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I   componenti
          rilevanti si assumono secondo le regole di  qualificazione,
          imputazione temporale e  classificazione  valevoli  per  la
          determinazione del reddito d'impresa ai  fini  dell'imposta
          personale. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'art. 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
          periodi  d'imposta  e  deve  essere   comunicata   con   la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile." 
              "Art. 6. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) 
              1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'art. 1 del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi  dell'art.  9,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento; 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento dei servizi di investimento indicati  nell'art.
          1  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art.  20  dello  stesso  decreto,  assume  rilievo  la
          differenza tra la somma degli interessi attivi  e  proventi
          assimilati relativi alle operazioni di riporto e di  pronti
          contro termine e le commissioni attive riferite ai  servizi
          prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi
          passivi e oneri  assimilati  relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.  38,  e  pubblicati  rispettivamente   nei   supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4  dell'art.
          5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art. 11; della quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504.  Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'art.  113  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto   legislativo   1º   settembre   1993,   n.    385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione  dell'art.  5  la  differenza   tra   gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare." 
              "Art. 7. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione) 
              1. Per le imprese di assicurazione, la base  imponibile
          e' determinata apportando  alla  somma  dei  risultati  del
          conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto  tecnico
          dei rami vita (voce 80) del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento; 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'art.  11;  le  svalutazioni,  le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1º  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n.  131,  reca  il  Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro. 
              Il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.   347,
          disciplina le imposte ipotecaria e catastale.