Art. 7 Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente: «Art. 151 (Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23. 3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6. 4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato. 5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3.»; b) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente: «Art. 152 (Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita' separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e' determinato in piena conformita' ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.»; c) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: «Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23. 3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo. 4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo. 5. Agli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152. 6. Sono altresi' deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.»; d) l'articolo 154 e' abrogato. 2. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 3. Ai fini della disposizione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla lettera b) del comma 1, del presente articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruita' del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non da' luogo all'applicazione di sanzioni. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 7: L'art. 154 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente decreto, individuava le modalita' di determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. L'art. 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 12. (Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti) 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis. 2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'art. 4, comma 2. 2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2,5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile.".