IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo  per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 
  Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23
del 2014: 
     articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale  il  Governo
e' delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione  del
sistema  fiscale,  avendo  cura  di  attuare   il   principio   della
tendenziale generalizzazione del meccanismo della  compensazione  tra
crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a  suo
carico; 
     articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale  il  Governo
e' delegato ad  introdurre,  in  funzione  del  raggiungimento  degli
obiettivi  di  semplificazione  e  riduzione  degli  adempimenti,  di
certezza  del  diritto  nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza  nella
definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive  e  passive
dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti  amministrativi,
norme  dirette  ad  attuare  una  complessiva   razionalizzazione   e
sistematizzazione     della     disciplina     dell'attuazione      e
dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
     articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo  e'  delegato
ad introdurre, disposizioni volte ad  ampliare  l'ambito  applicativo
dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari,  in  coerenza
con la finalita' della lotta all'evasione fiscale  e  contributiva  e
con quella di  garantire  la  certezza,  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
      a) semplificando gli adempimenti amministrativi e  patrimoniali
a carico  dei  contribuenti  che  intendono  avvalersi  del  predetto
istituto; 
      b) consentendo al contribuente, anche ove  la  riscossione  del
debito  sia  concentrata  nell'atto  di  accertamento,  di   attivare
meccanismi automatici previsti dalla legge per la  concessione  della
dilazione del pagamento prima dell'affidamento in  carico  all'agente
della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze  che  dimostrino
una temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',  eliminando  le
differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di  istituti
deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e
la  rateizzazione   delle   somme   richieste   in   conseguenza   di
comunicazioni di irregolarita'  inviate  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali; 
      c)   procedendo   ad   una   complessiva    armonizzazione    e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione  dei  debiti
tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque  a  favore
del contribuente, tra il numero delle  rate  concesse  a  seguito  di
riscossione sui carichi di ruolo e numero  delle  rate  previste  nel
caso di altre forme di rateizzazione; 
      d) procedendo ad una revisione della disciplina  sanzionatoria,
a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata  nel  pagamento  di
una rata, ovvero errori di  limitata  entita'  nel  versamento  delle
rate, non  comportino  l'automatica  decadenza  dal  beneficio  della
rateizzazione; 
     articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del  rafforzamento
dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme  per  rafforzare
il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia; 
     articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il  Governo
e' delegato, fra l'altro, ad introdurre,  norme  per  l'accrescimento
dell'efficienza  nell'esercizio  dei  poteri  di  riscossione   delle
entrate, secondo il principio del contemperamento delle  esigenze  di
efficacia della riscossione con i diritti del contribuente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Visti i pareri  delle  Commissioni  VI  Finanze  della  Camera  dei
deputati e 6ª Finanze e tesoro del  Senato  della  Repubblica  del  4
agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio,  tesoro  e  programmazione
della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato  della  Repubblica
del 5 agosto 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Sospensione legale della riscossione 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 538: 
      1)  nel  primo  periodo,  le  parole:  "entro   novanta"   sono
sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta"; 
      2) la lettera f) e' soppressa; 
    b) al comma 539: 
      1) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'ente
creditore,  tramite  apposito  canale  telematico,  a   mezzo   posta
elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con  ricevuta  di
ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione,
dando altresi' comunicazione al concessionario del  provvedimento  di
sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita'  del  debito
iscritto a ruolo."; 
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Fino  a
tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo  53,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602."; 
    c) dopo il comma  539  e'  inserito  il  seguente:  "539-bis.  La
reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non  e'  ammessa
e, in  ogni  caso,  non  comporta  la  sospensione  delle  iniziative
finalizzate alla riscossione."; 
    d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito  il  seguente:
"L'annullamento non opera in presenza di  motivi  diversi  da  quelli
elencati al comma 538 ovvero nei casi  di  sospensione  giudiziale  o
amministrativa o di  sentenza  non  definitiva  di  annullamento  del
credito,". 
  2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del  debitore
di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata  ai  sensi  del
comma 1-bis,  l'avvenuto  pagamento  delle  somme  dovute  ovvero  lo
sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse; 
    b)  i  commi  1-bis,  secondo  periodo,  1-ter  e  1-quater  sono
abrogati. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Il testo vigente dell'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quindici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          decreti  legislativi  recanti  la  revisione  del   sistema
          fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dei principi costituzionali, in particolare  di  quelli  di
          cui agli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  nonche'  del
          diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto  dei
          diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio  2000,
          n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo
          di irretroattivita' delle norme tributarie di  sfavore,  in
          coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.
          42,  in  materia  di  federalismo  fiscale,   secondo   gli
          specifici  principi  e  criteri  direttivi  indicati  negli
          articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              (Omissis). 
              d) tendenziale generalizzazione  del  meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico.". 
              Il testo vigente dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1 e con particolare  osservanza
          dei principi e criteri generali di  delega  indicati  nelle
          lettere a), b) e c) del comma 1 del  medesimo  art.  1,  in
          funzione   del   raggiungimento    degli    obiettivi    di
          semplificazione e riduzione degli adempimenti, di  certezza
          del  diritto  nonche'  di  uniformita'  e  chiarezza  nella
          definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e
          passive  dei  contribuenti   e   delle   funzioni   e   dei
          procedimenti amministrativi, norme dirette a: 
              a)  attuare   una   complessiva   razionalizzazione   e
          sistematizzazione  della   disciplina   dell'attuazione   e
          dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'art. 6,  comma  5,  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 6.  (Gestione  del  rischio  fiscale,  governance
          aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
          revisione della disciplina degli interpelli) 
              (Omissis). 
              5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  disposizioni  volte  ad
          ampliare   l'ambito   applicativo    dell'istituto    della
          rateizzazione dei debiti  tributari,  in  coerenza  con  la
          finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
          con  quella  di  garantire  la  certezza,  l'efficienza   e
          l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
              a)  semplificando  gli  adempimenti  amministrativi   e
          patrimoniali  a  carico  dei  contribuenti  che   intendono
          avvalersi del predetto istituto; 
              b)  consentendo   al   contribuente,   anche   ove   la
          riscossione  del  debito  sia  concentrata   nell'atto   di
          accertamento, di attivare  meccanismi  automatici  previsti
          dalla  legge  per  la  concessione  della   dilazione   del
          pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
          riscossione,  ove   ricorrano   specifiche   evidenze   che
          dimostrino   una   temporanea   situazione   di   obiettiva
          difficolta', eliminando le differenze tra la  rateizzazione
          conseguente  all'utilizzo   di   istituti   deflativi   del
          contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e  la
          rateizzazione  delle  somme  richieste  in  conseguenza  di
          comunicazioni di irregolarita' inviate  ai  contribuenti  a
          seguito  della  liquidazione  delle  dichiarazioni  o   dei
          controlli formali; 
              c)  procedendo  ad  una  complessiva  armonizzazione  e
          omogeneizzazione delle norme in  materia  di  rateizzazione
          dei  debiti  tributari,  a  tal  fine  anche  riducendo  il
          divario, comunque a favore del contribuente, tra il  numero
          delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
          ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre  forme
          di rateizzazione; 
              d)  procedendo  ad  una  revisione   della   disciplina
          sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi  di  breve
          durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
          entita'  nel  versamento   delle   rate,   non   comportino
          l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; 
              e)  monitorando,  ai   fini   di   una   sua   migliore
          armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
          debiti fiscali, anche in relazione ai risultati  conseguiti
          in termini di  effettiva  riscossione,  con  procedure  che
          garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente dell'art.  9,  comma  1,  lettera  l),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 9. (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
          controllo) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1, norme per  il  rafforzamento
          dei  controlli,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              (Omissis). 
              l)   rafforzare   il   controllo   e   gli    indirizzi
          strategico-programmatici  del  Ministero  dell'economia   e
          delle finanze sulla societa' Equitalia.". 
              Il testo vigente dell'art. 10,  comma  1,  lettera  e),
          della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 10. (Revisione del contenzioso tributario e della
          riscossione degli enti locali) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1, norme per  il  rafforzamento
          della tutela giurisdizionale del contribuente,  assicurando
          la   terzieta'   dell'organo   giudicante,   nonche'    per
          l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio  dei  poteri
          di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              (Omissis). 
              e) contemperamento delle esigenze  di  efficacia  della
          riscossione con i diritti del contribuente, in  particolare
          per i profili attinenti alla tutela  dell'abitazione,  allo
          svolgimento dell'attivita' professionale e imprenditoriale,
          alla salvaguardia del contribuente in situazioni  di  grave
          difficolta' economica,  con  particolare  riferimento  alla
          disciplina  della   pignorabilita'   dei   beni   e   della
          rateizzazione del debito.". 
              Il testo vigente dell'art. 1,  comma  7,  della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) 
              (Omissis). 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 1, commi dal 538 al 540 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di
          stabilita' 2013), come modificati dal presente decreto,  e'
          il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537,  a  pena
          di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte
          del concessionario per la riscossione, del  primo  atto  di
          riscossione utile o di un atto della procedura cautelare  o
          esecutiva eventualmente intrapresa  dal  concessionario  il
          contribuente presenta al concessionario per la  riscossione
          una dichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la
          quale venga  documentato  che  gli  atti  emessi  dall'ente
          creditore prima  della  formazione  del  ruolo,  ovvero  la
          successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali  si
          procede, sono stati interessati: 
              a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito
          sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il
          ruolo e' reso esecutivo; 
              b) da un  provvedimento  di  sgravio  emesso  dall'ente
          creditore; 
              c) da una sospensione amministrativa comunque  concessa
          dall'ente creditore; 
              d)  da  una  sospensione  giudiziale,  oppure  da   una
          sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa
          dell'ente creditore, emesse in  un  giudizio  al  quale  il
          concessionario per la riscossione non ha preso parte; 
              e) da un pagamento effettuato, riconducibile  al  ruolo
          in oggetto, in data antecedente alla formazione  del  ruolo
          stesso, in favore dell'ente creditore; 
              f) (Soppressa). 
              539. Entro il termine di dieci giorni  successivi  alla
          data di presentazione della dichiarazione di cui  al  comma
          538,  il  concessionario  per  la   riscossione   trasmette
          all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore
          e la documentazione allegata  al  fine  di  avere  conferma
          dell'esistenza delle ragioni del debitore ed  ottenere,  in
          caso   affermativo,   la   sollecita   trasmissione   della
          sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
          informativi.  L'ente  creditore,  tramite  apposito  canale
          telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure  a
          mezzo raccomandata con ricevuta  di  ritorno,  comunica  al
          debitore  l'esito  dell'esame  della  dichiarazione,  dando
          altresi' comunicazione al concessionario del  provvedimento
          di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita'
          del debito iscritto a ruolo.  Fino  a  tale  momento  resta
          sospeso il termine di cui all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui  al
          comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non  comporta  la
          sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. 
              540. In caso  di  mancato  invio,  da  parte  dell'ente
          creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e  di
          mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi  al
          concessionario della riscossione, trascorso inutilmente  il
          termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione
          della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario
          della riscossione, le partite di  cui  al  comma  537  sono
          annullate  di  diritto  e   quest'ultimo   e'   considerato
          automaticamente    discaricato    dei    relativi    ruoli.
          Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          dell'ente    creditore    i     corrispondenti     importi.
          L'annullamento non opera in presenza di motivi  diversi  da
          quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione
          giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di
          annullamento del credito.". 
              Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 49. (Espropriazione forzata) 
              1.  Per  la  riscossione  delle  somme  non  pagate  il
          concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base
          del   ruolo,   che   costituisce   titolo   esecutivo,   il
          concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari  e
          conservative, nonche'  ogni  altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore. 
              1-bis.  I  pagamenti  delle   somme   dovute   all'ente
          creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio  da  parte
          dell'ente creditore, effettuati in una  data  successiva  a
          quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente
          comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario  della
          riscossione. 
              1-ter (Abrogato). 
              1-quater (Abrogato). 
              2.  Il  procedimento  di  espropriazione   forzata   e'
          regolato dalle norme ordinarie applicabili in  rapporto  al
          bene oggetto di esecuzione, in quanto  non  derogate  dalle
          disposizioni del presente capo e con esso compatibili;  gli
          atti relativi a tale procedimento sono  notificati  con  le
          modalita' previste dall'art. 26. 
              3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
          esercitate dagli ufficiali della riscossione.".