Art. 10 
 
 
                       Dilazione di pagamento 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  L'agente  della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea  situazione   di   obiettiva   difficolta',   concede   la
ripartizione  del  pagamento  delle  somme  iscritte  a  ruolo,   con
esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue
rate mensili. Nel caso in cui le  somme  iscritte  a  ruolo  sono  di
importo superiore a cinquantamila  euro,  la  dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'."; 
      2) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  "l-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione  puo'
iscrivere l'ipoteca  di  cui  all'articolo  77  o  il  fermo  di  cui
all'articolo  86,  solo  nel  caso  di  mancato  accoglimento   della
richiesta, ovvero di decadenza ai  sensi  del  comma  3.  Sono  fatti
comunque salvi i fermi e le  ipoteche  gia'  iscritti  alla  data  di
concessione della rateazione. A seguito della presentazione  di  tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai  sensi
dell'articolo 48-bis, per  le  quali  non  puo'  essere  concessa  la
dilazione, non possono essere avviate  nuove  azioni  esecutive  sino
all'eventuale  rigetto  della  stessa  e,   in   caso   di   relativo
accoglimento,   il   pagamento    della    prima    rata    determina
l'impossibilita' di proseguire  le  procedure  di  recupero  coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si  sia  ancora  tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata  presentata  istanza  di
assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o
non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione  dei  crediti
pignorati."; 
      3) al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla  seguente:
"cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il  carico
puo' essere nuovamente rateizzato se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono  integralmente
saldate. In tal  caso,  il  nuovo  piano  di  dilazione  puo'  essere
ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater."; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di
provvedimento amministrativo o giudiziale  di  sospensione  totale  o
parziale della  riscossione,  emesso  in  relazione  alle  somme  che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'  autorizzato  a
non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del  piano
concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere
il  pagamento  dilazionato  del  debito  residuo,  comprensivo  degli
interessi fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
stesso numero di rate non versate del  piano  originario,  ovvero  in
altro numero, fino a un massimo di settantadue."; 
      5) al comma 4, dopo la parola:  "dilazione"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ed il relativo  pagamento  puo'  essere  effettuato  anche
mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore"; 
    b) all'articolo 39, comma 2, le parole: ";  tali  interessi  sono
riscossi  mediante  ruolo  formato  dall'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento di sospensione" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo  dell'art.  19,  del   citato   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione   di   obiettiva   difficolta',    concede    la
          ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,
          con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo
          di settantadue rate mensili.  Nel  caso  in  cui  le  somme
          iscritte a ruolo sono di importo superiore a  cinquantamila
          euro, la dilazione puo' essere concessa se il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              l-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis.". 
              Il testo dell'art. 39 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.    39.    (Sospensione    amministrativa    della
          riscossione) 
              1. Il ricorso contro il ruolo di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non  sospende
          la riscossione; tuttavia,  l'ufficio  delle  entrate  o  il
          centro di servizio ha facolta' di disporla in  tutto  o  in
          parte fino alla data di pubblicazione della sentenza  della
          commissione  tributaria  provinciale,   con   provvedimento
          motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il
          provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga  fondato
          pericolo per la riscossione. 
              2. Sulle somme il cui pagamento  e'  stato  sospeso  ai
          sensi del comma 1 e che risultano  dovute  dal  debitore  a
          seguito  della  sentenza   della   commissione   tributaria
          provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
          cento annui.".