Art. 11 Autotutela 1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.".
Note all'art. 11: Il testo dell'art. 2-quater, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2-quater. (Autotutela) 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione. 1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. 1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza. 1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato. 1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. l-septies. Le disposizioni del comma l-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. l-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.".