Art. 11 
 
 
                             Autotutela 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
      "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto
il  contribuente  puo'  avvalersi  degli  istituti   di   definizione
agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di  annullamento
o revoca alle medesime condizioni esistenti  alla  data  di  notifica
dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo  caso  le  spese
del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 
      1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si  applicano
alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
      1-octies.  L'annullamento  o  la  revoca  parziali   non   sono
impugnabili autonomamente.". 
 
          Note all'art. 11: 
              Il  testo  dell'art.  2-quater,  del  decreto-legge  30
          settembre 1994, n. 564  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale) convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre  1994,  n.  656,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2-quater. (Autotutela) 
              1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati
          gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti  per
          l'esercizio del  potere  di  annullamento  d'ufficio  o  di
          revoca, anche in pendenza di giudizio  o  in  caso  di  non
          impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli
          stessi decreti sono  definiti  i  criteri  di  economicita'
          sulla base dei quali si inizia o si  abbandona  l'attivita'
          dell'amministrazione. 
              1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al
          comma  1  deve  intendersi  compreso  anche  il  potere  di
          disporre la sospensione degli effetti dell'atto che  appaia
          illegittimo o infondato. 
              1-ter. Le regioni, le province  e  i  comuni  indicano,
          secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per
          l'esercizio  dei  poteri  indicati  dai  commi  1  e  1-bis
          relativamente agli  atti  concernenti  i  tributi  di  loro
          competenza. 
              1-quater.  In  caso  di  pendenza  del   giudizio,   la
          sospensione  degli   effetti   dell'atto   cessa   con   la
          pubblicazione della sentenza. 
              1-quinquies. La  sospensione  degli  effetti  dell'atto
          disposta  anteriormente  alla  proposizione   del   ricorso
          giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte  dello
          stesso  organo,  di   un   nuovo   atto,   modificativo   o
          confermativo  di  quello  sospeso;  il  contribuente   puo'
          impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto  modificato
          o confermato. 
              1-sexies. Nei casi di annullamento  o  revoca  parziali
          dell'atto il contribuente puo' avvalersi 
              degli istituti di definizione agevolata delle  sanzioni
          previsti per l'atto oggetto di annullamento o  revoca  alle
          medesime  condizioni  esistenti  alla  data   di   notifica
          dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale  ultimo  caso
          le spese del giudizio restano a carico delle parti  che  le
          hanno sostenute. 
              l-septies. Le disposizioni del comma  l-sexies  non  si
          applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472. 
              l-octies. L'annullamento o la revoca parziali non  sono
          impugnabili autonomamente.".