Art. 14 
 
 
          Notifica a mezzo di posta elettronica certificata 
 
  1. Al fine di potenziare la diffusione  dell'utilizzo  della  posta
elettronica certificata  nell'ambito  delle  procedure  di  notifica,
nell'ottica del massimo efficientamento  operativo,  della  riduzione
dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti
da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "La  notifica  della  cartella  puo'  essere
eseguita, con le modalita' di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine
previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in
forma societaria,  nonche'  di  professionisti  iscritti  in  albi  o
elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalita',
all'indirizzo risultante dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione
e' consentita la consultazione telematica e  l'estrazione,  anche  in
forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica  l'articolo  149-bis
del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di  posta  elettronica
del destinatario non risulta valido e attivo, la  notificazione  deve
eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera
di Commercio competente per territorio e pubblicazione  del  relativo
avviso sul sito informatico  della  medesima,  dandone  notizia  allo
stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza
ulteriori  adempimenti  a  carico  dell'agente   della   riscossione.
Analogamente si procede,  quando  la  casella  di  posta  elettronica
risulta satura anche  dopo  un  secondo  tentativo  di  notifica,  da
effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo  invio.  Per  le
persone fisiche intestatarie di  una  casella  di  posta  elettronica
certificata, che ne  facciano  comunque  richiesta,  la  notifica  e'
eseguita esclusivamente con tali modalita'  all'indirizzo  dichiarato
all'atto della richiesta  stessa,  ovvero  a  quello  successivamente
comunicato  all'Agente  della  riscossione  all'indirizzo  di   posta
elettronica risultante dall'indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82.". 
  2.  Per  assicurare  alle  Camere  di  Commercio  i  tempi  tecnici
necessari per l'adeguamento alle nuove  previsioni,  le  disposizioni
modificative  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  alle   notifiche
effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino  a  tale  data  resta
ferma la disciplina vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) 
              La  cartella  e'  notificata  dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
          La notifica puo' essere eseguita anche  mediante  invio  di
          raccomandata con avviso di ricevimento;  in  tal  caso,  la
          cartella e' notificata in plico chiuso  e  la  notifica  si
          considera  avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso  di
          ricevimento sottoscritto da una delle persone previste  dal
          secondo  comma  o  dal  portiere  dello  stabile  dove   e'
          l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi  a  tal
          fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese  individuali
          o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti
          iscritti  in  albi   o   elenchi,   la   notifica   avviene
          esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante
          dall'indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata  (INI-PEC).  All'Agente  della  riscossione  e'
          consentita  la  consultazione  telematica  e  l'estrazione,
          anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non  si  applica
          l'articolo 149-bis  del  codice  di  procedura  civile.  Se
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  del  destinatario  non
          risulta valido e attivo, la notificazione  deve  eseguirsi,
          mediante deposito dell'atto presso gli uffici della  Camera
          di Commercio competente per territorio e pubblicazione  del
          relativo  avviso  sul  sito  informatico  della   medesima,
          dandone notizia allo stesso destinatario  per  raccomandata
          con avviso di ricevimento, senza  ulteriori  adempimenti  a
          carico  dell'agente  della  riscossione.  Analogamente   si
          procede, quando la casella  di  posta  elettronica  risulta
          satura anche dopo un  secondo  tentativo  di  notifica,  da
          effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
          Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta
          elettronica   certificata,   che   ne   facciano   comunque
          richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con  tali
          modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta
          stessa,  ovvero   a   quello   successivamente   comunicato
          all'Agente  della  riscossione   all'indirizzo   di   posta
          elettronica risultante dall'indice  degli  indirizzi  delle
          pubbliche amministrazioni istituito ai sensi  dell'articolo
          57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in cui l'avviso  del  deposito  e'  affisso  nell'albo  del
          comune. 
              Il concessionario deve conservare per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
          l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
          o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al quarto e quinto comma dell'art.  60  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".