Art. 2 
 
Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e
  accertamento dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
462, e' sostituto dal seguente: 
  "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le  somme  dovute
ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  e  dell'articolo  3,  comma  1,
possono essere versate in un numero massimo di otto rate  trimestrali
di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
  2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione.  Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal  primo
giorno del secondo mese successivo a  quello  di  elaborazione  della
comunicazione. Le  rate  trimestrali  nelle  quali  il  pagamento  e'
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
  3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
somme da  versare  a  seguito  del  ricevimento  della  comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.". 
  2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il  versamento  delle  somme
dovute per effetto dell'accertamento con adesione e'  eseguito  entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente  in  un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano  i  cinquantamila
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato
nel comma 1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. 
  3. Entro dieci giorni  dal  versamento  dell'intero  importo  o  di
quello della prima rata il contribuente fa pervenire  all'ufficio  la
quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente
copia dell'atto di accertamento con adesione. 
  4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di  inadempimento
nei  pagamenti  rateali  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 15-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.". 
  3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le  parole:  "nell'articolo  71"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 71 e 72"; 
      2)  le  parole:  "nell'articolo  50"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "negli articoli 50 e 51"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo,  e  8,
commi 2, 3 e 4."; 
    c)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.1  Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui
il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a
seguito della decadenza dalle agevolazioni  indicate  nella  Nota  II
bis) dell'articolo 1, della Parte I,  della  Tariffa  I  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25.". 
  4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.
218, e' inserito il seguente: 
  "Art. 15-bis (Modalita' di pagamento).  -  1.  Il  pagamento  delle
somme dovute ai sensi degli  articoli  8  e  15  si  esegue  mediante
versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  19
del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in  cui  siano  previste
altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.". 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo  dell'art.  15,  del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 15. (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione) 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, negli  articoli
          71 e 72 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e  negli  articoli
          50 e 51 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a
          un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare  l'avviso
          di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza  di
          accertamento con adesione, provvedendo a pagare,  entro  il
          termine  per  la  proposizione  del   ricorso,   le   somme
          complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della   predetta
          riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni  non  puo'
          essere inferiore ad un terzo dei minimi  edittali  previsti
          per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
              2-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  l  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25.".