Art. 3 
 
Inadempimenti  nei   pagamenti   delle   somme   dovute   a   seguito
  dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate 
 
  1.  Dopo  l'articolo  15-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' inserito il seguente: 
  "Art. 15-ter (Inadempimenti nei  pagamenti  delle  somme  dovute  a
seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1.
In caso di  rateazione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  462,  il  mancato  pagamento  della
prima rata entro il termine di trenta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro  il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 
  2. In caso di rateazione  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle
rate diverse dalla prima entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della  rateazione  e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di  imposta,
interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  aumentata  della
meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
  3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; 
    b) tardivo versamento della prima rata,  non  superiore  a  sette
giorni. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con  riguardo
a: 
    a) versamento in unica soluzione  delle  somme  dovute  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
    b) versamento in unica soluzione o della prima rata  delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  19
giugno 1997, n. 218. 
  5. Nei casi previsti dal  comma  3,  nonche'  in  caso  di  tardivo
pagamento di una  rata  diversa  dalla  prima  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva, si procede  all'iscrizione  a  ruolo
dell'eventuale  frazione  non   pagata,   della   sanzione   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
commisurata all'importo  non  pagato  o  pagato  in  ritardo,  e  dei
relativi interessi. 
  6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  entro  il  termine  di
pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata  o  di
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.".