Art. 2
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una volta, anche
indirettamente o per interposta persona.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La procedura di
collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 novembre
2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i
termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica
dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31
dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le
violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in
deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.";
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;";
2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale
puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono
aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in
presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei
documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
lettera a)".
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge
15 dicembre 2014, n. 186:
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a
1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo
vigente alla data del 30 dicembre 2014, n. 190, continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2016;
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono
assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del
contribuente, all'aliquota del 5 per cento.