Art. 2 
 
Misure urgenti per  l'esecuzione  dei  programmi  di  Amministrazione
      straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se  in  prossimita'
della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di
cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in  tutto
o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,  per
una sola volta, un'ulteriore proroga del termine  di  esecuzione  del
programma per un periodo non superiore a dodici mesi,  quando,  sulla
base  di  una  specifica  relazione,  predisposta   dal   Commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione  del
programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga
e' comunicato al Tribunale competente ai  fini  dell'esercizio  delle
proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.".