Art. 3 
 
Misure  finanziarie  per  interventi  nei  territori  colpiti   dagli
 eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 
 
  1. Per  l'anno  2015,  per  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni  13  e  14  settembre
2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e  Piacenza,
deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata  dal
Consiglio dei  Ministri  nella  riunione  del  25  settembre  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  228  del  1°  ottobre  2015,
l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di  4  milioni
di euro per la provincia di Parma, di 6,5  milioni  di  euro  per  la
provincia  di  Piacenza  e  di  complessivi  3,679  milioni  di  euro
ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato  nella
tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli  obiettivi
e'  operata  a  valere  sugli   spazi   finanziari,   che   residuano
dall'applicazione dell'articolo 1,  comma  122-bis,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione  della  sanzione
di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della  legge  12
novembre 2011, n. 183, prevista in  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo del patto di  stabilita'  interno  2014,  quantificati
alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per  l'anno  2015,
non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010.