Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa. 2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facolta' di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.