Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  18
della Convenzione stessa. 
  2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il  Governo
si avvale della facolta' di cui all'articolo 8,  paragrafo  3,  della
Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.