Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.