Art. 2 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e
successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo   e'   sostituito   dal
seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia  collocataria  devono
essere convocati, a pena di  nullita',  nei  procedimenti  civili  in
materia  di  responsabilita'  genitoriale,  di   affidamento   e   di
adottabilita' relativi  al  minore  affidato  ed  hanno  facolta'  di
presentare memorie scritte nell'interesse del minore». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata  legge  4
          maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere  presso  di
          se' il minore e provvedere al suo mantenimento e  alla  sua
          educazione e istruzione, tenendo  conto  delle  indicazioni
          dei genitori per i quali non  vi  sia  stata  pronuncia  ai
          sensi degli articoli 330 e 333 del  codice  civile,  o  del
          tutore,   ed   osservando   le    prescrizioni    stabilite
          dall'autorita'   affidante.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni  dell'  art.  316  del  codice
          civile.  In  ogni  caso  l'affidatario  esercita  i  poteri
          connessi con la responsabilita'  genitoriale  in  relazione
          agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e  con
          le  autorita'  sanitarie.   L'affidatario   o   l'eventuale
          famiglia collocataria devono essere convocati,  a  pena  di
          nullita',   nei   procedimenti   civili   in   materia   di
          responsabilita'   genitoriale,   di   affidamento   e    di
          adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
          di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 
              1. di presentare  memorie  scritte  nell'interesse  del
          minore. 
              (Omissis).».