Art. 3 
 
  1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche
nell'ipotesi  di  prolungato  periodo   di   affidamento   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 5-bis». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 25 della  citata  legge  4  maggio
          1983, n. 184, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 25. - 1. Il tribunale  per  i  minorenni  che  ha
          dichiarato lo  stato  di  adottabilita',  decorso  un  anno
          dall'affidamento, sentiti i coniugi  adottanti,  il  minore
          che abbia compiuto gli anni dodici  e  il  minore  di  eta'
          inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
          discernimento, il pubblico ministero, il  tutore  e  coloro
          che abbiano svolto attivita' di vigilanza  o  di  sostegno,
          verifica che ricorrano tutte  le  condizioni  previste  dal
          presente capo  e,  senza  altra  formalita'  di  procedura,
          provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio,
          decidendo di fare luogo o di non fare  luogo  all'adozione.
          Il minore che abbia  compiuto  gli  anni  quattordici  deve
          manifestare espresso consenso  all'adozione  nei  confronti
          della coppia prescelta. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento  ai
          sensi dell'art. 4, comma 5-bis. 
              2. Qualora la domanda di  adozione  venga  proposta  da
          coniugi che hanno discendenti, questi,  se  maggiori  degli
          anni dodici, debbono essere sentiti. 
              3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma
          1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su  domanda
          dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. 
              4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace  durante
          l'affidamento preadottivo, l'adozione,  nell'interesse  del
          minore,  puo'  essere  ugualmente   disposta   ad   istanza
          dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con  effetto,
          per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 
              5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
          separazione  tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'
          essere disposta nei confronti di uno solo  o  di  entrambi,
          nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
          coniugi ne facciano richiesta. 
              6. La sentenza che decide sull'adozione  e'  comunicata
          al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. 
              7.  Nel  caso  di  provvedimento  negativo  viene  meno
          l'affidamento preadottivo ed il tribunale per  i  minorenni
          assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
          minore ai sensi dell'art. 10, comma  3.  Si  applicano  gli
          articoli 330 e seguenti del codice civile.».