Art. 3
1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi
dell'articolo 4, comma 5-bis».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 25 della citata legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno
dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro
che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal
presente capo e, senza altra formalita' di procedura,
provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai
sensi dell'art. 4, comma 5-bis.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli
anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma
1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda
dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo'
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.».