Art. 4
1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e
duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di
un prolungato periodo di affidamento,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato
periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di
affidamento preadottivo.».