Art. 2 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
  «w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con  cui
sono disposte: 
    1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure  adottate
nel suo ambito; 
    2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
    3) le misure, equivalenti a quelle  indicate  ai  punti  1  e  2,
adottate da autorita' di altri Stati comunitari.». 
  2. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: 
 
                 «Capo I-bis (Piani di risanamento, 
        sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce). 
 
  Art. 55-bis (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente  Capo  si
applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o piu'
dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
    a) negoziazione per conto proprio; 
    b) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a  fermo  o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
    c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
  2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni  contenute
nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario. 
  3. La Banca d'Italia adotta  disposizioni  attuative  del  presente
Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE. 
  Art. 55-ter (Piani di risanamento). - 1. Le Sim  si  dotano  di  un
piano   di   risanamento   individuale   secondo   quanto    previsto
dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono  tenute  a
dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a  un
gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo  11,
salvo che cio' non sia  loro  specificamente  richiesto  dalla  Banca
d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in  un  altro
Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in
conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario. 
  2. La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo
11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei  casi  e  secondo
quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario. 
  3.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob  per  i  profili   di
competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai  commi  1  e  2
secondo quanto previsto dagli articoli  69-sexies  e  69-septies  del
Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita'  semplificate  di
adempimento degli obblighi stabiliti dal  presente  articolo  secondo
quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario. 
  4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo  unico
bancario. 
  Art. 55-quater (Sostegno  finanziario  di  gruppo).  -  1.  Le  Sim
appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere
con  altre  componenti  del  gruppo  accordi  per  fornirsi  sostegno
finanziario per il caso in cui  per  una  di  esse  si  realizzino  i
presupposti   dell'intervento   precoce   ai   sensi    dell'articolo
55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto  compatibili,  gli
articoli      69-duodecies,      69-terdecies,       69-quaterdecies,
69-quinquiesdecies,  69-sexiesdecies  e  69-septiesdecies  del  Testo
unico bancario. 
  Art. 55-quinquies (Intervento precoce).  -  1.  La  Banca  d'Italia
puo', sentita la Consob per i  profili  di  competenza,  disporre  le
misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e  69-vicies-semel  del
Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societa' posta
al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11  al  ricorrere  dei
presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies  del  Testo  unico
bancario. A tal fine la Banca d'Italia  esercita  i  poteri  indicati
dagli articoli 8, 10 e 12,  comma  5.  Le  misure  sono  adottate  su
proposta della Consob quando le  violazioni  riguardano  disposizioni
sul cui rispetto questa vigila. 
  2.  Alle  Sim  disciplinate  dal  presente  Capo  non  si   applica
l'articolo 56-bis.». 
  3. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Banca  d'Italia,  di  propria  iniziativa  o  su  proposta
formulata  dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue  competenze,   puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione
e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione  del  risparmio,
delle Sicav e delle Sicaf quando: 
      a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che ne regolano l'attivita',  sempre  che  gli  interventi
indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove  applicabili,  non
siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
      b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa'; 
      c) lo scioglimento sia richiesto  con  istanza  motivata  dagli
organi  amministrativi  o  dall'assemblea  straordinaria  ovvero  dal
commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.»; 
    b) al comma 3, le parole: «gli articoli 70, commi da 2 a  6,  71,
72, 73, 74, 75 del  Testo  unico  bancario,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72,  73,  74,  75,
75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. La procedura disciplinata  dal  presente  articolo  trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102,  103,  104,  105  del
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
suddette disposizioni  riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
nonche'  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo   ai   sensi
dell'articolo  11  in  luogo   della   capogruppo.   Il   riferimento
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
contenuto nell'articolo 105  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si intende  effettuato  all'articolo  11  del  presente
decreto.». 
  4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nei
confronti  delle  Sim  indicate  all'articolo  55-bis,  comma  1,  la
liquidazione  e'  disposta  se  ricorrono  i   presupposti   indicati
all'articolo  17  del  [decreto  di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE], ma non sussiste  quella  indicata  all'articolo  20  del
medesimo decreto per disporre la risoluzione. 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti  a  essa
connessi spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli  articoli  81,  82,
83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89,
90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97
del Testo  unico  bancario,  intendendosi  le  suddette  disposizioni
riferite alle Sim, alle societa'  di  gestione  del  risparmio,  alle
Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e  l'espressione  "strumenti
finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.  Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario  alle
societa' di gestione del risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute
relative ai clienti iscritti  nella  sezione  separata  si  intendono
riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'.»; 
    c)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «Si  applicano,   in   quanto
compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e  7,  87,
commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e
94 del Testo unico bancario,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86,  ad  eccezione
dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90,  91  ad  eccezione  dei
commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,»; 
    d)  la  parola:  «raccomandata»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«comunicazione»; 
    e) al comma 6-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o  queste
siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in
prededuzione fino alla chiusura  della  liquidazione,  i  liquidatori
pagano,  con  priorita'  rispetto   a   tutti   gli   altri   crediti
prededucibili,  le  spese  necessarie  per  il  funzionamento   della
liquidazione,  le  indennita'  e  le   spese   per   lo   svolgimento
dell'incarico  dei  liquidatori,  le  spese  per  l'accertamento  del
passivo,  per  la  conservazione  e  il  realizzo  dell'attivo,   per
l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e  per  la  chiusura  della
liquidazione  stessa,  utilizzando  dapprima   le   risorse   liquide
eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe  a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
fondo o il comparto,  somme  che  restano  a  carico  della  societa'
stessa. Non si applica l'articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  del
Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel
caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei  beni  del
fondo o del comparto.»; 
    f) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. La procedura disciplinata  dal  presente  articolo  trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102,  103,  104,  105  del
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
suddette disposizioni  riferite  alle  Sim  in  luogo  delle  banche,
nonche'  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo   ai   sensi
dell'articolo  11  in  luogo   della   capogruppo.   Il   riferimento
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
contenuto nell'articolo 105  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si intende  effettuato  all'articolo  11  del  presente
decreto.». 
  5. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  58-bis  (Imprese  di   investimento   operanti   in   ambito
comunitario). - 1. Ai provvedimenti di risanamento e  alle  procedure
di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis,  comma  1,  e
delle imprese di investimento comunitarie che svolgono  le  attivita'
indicate dal medesimo articolo  si  applicano  gli  articoli  95-bis,
95-ter,  95-quater,  95-quinquies  e  95-septies  del   Testo   unico
bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle
imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) il riferimento all'articolo  79,  comma  1,  del  Testo  unico
bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma  1-bis,  del  medesimo
decreto si intende riferito all'articolo 52, comma  1,  del  presente
decreto; 
    b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo
unico  bancario  puo'  essere  effettuata  anche  a  seguito  di  una
segnalazione della  Consob  al  ricorrere  dei  presupposti  previsti
dall'articolo 56, comma 1, lettera a); 
    c) la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni di attuazione  del
presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies  del  Testo  unico
bancario.». 
  6. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il Capo II e' inserito il seguente: 
 
               «Capo II-bis (Risoluzione delle Sim ). 
 
  Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione). - 1. Il  presente  Capo  si
applica alle Sim  indicate  all'articolo  55-bis,  comma  1,  e  alle
succursali italiane di imprese di investimento  extracomunitarie  che
svolgono  le  attivita'  indicate  dal  medesimo  articolo,  se   non
rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della
direttiva 2014/59/UE]. 
  2.  Le  Sim  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  previsto
dall'articolo  2  del  decreto  [di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del
decreto medesimo. 
  3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in
deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis  e  4-ter,  si  applicano  gli
articoli 3, 4, 5 e 6 del  decreto  [di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE], nonche' le definizioni  contenute  nell'articolo  1  del
medesimo decreto. 
  4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto
[di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni riferite
alle banche si intendono riferite alle Sim  e  quelle  riferite  alla
capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al  vertice  del
gruppo ai sensi dell'articolo 11. 
  Art. 60-bis.2 (Piani  di  risoluzione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: 
    a) un piano di  risoluzione  individuale  per  ciascuna  Sim  non
sottoposta a vigilanza su base consolidata  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  7  del  decreto  [di   recepimento   della   direttiva
2014/59/UE]; ovvero 
    b) un piano di  risoluzione  di  gruppo  per  i  gruppi  indicati
dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8,  9  e  10
del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 
  2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I,  del
decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni
da esso richiamate. 
  Art. 60-bis.3 (Risolvibilita'). - 1. La Banca  d'Italia  valuta  se
una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo  quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva
2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate. 
  2. La Banca d'Italia valuta  se  un  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'articolo  11  e'  risolvibile,  quando  ne  e'  l'autorita'   di
risoluzione  di  gruppo,  nei  casi   e   secondo   quanto   previsto
dall'articolo  13  del  decreto  [di  recepimento   della   direttiva
2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate. 
  3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi  1
e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim
o di un gruppo, la Banca d'Italia  procede  secondo  quanto  previsto
dagli articoli  14,  15  e  16  del  decreto  [di  recepimento  della
direttiva  2014/59/UE],  adottando,  ove  opportuno,  le  misure  ivi
disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 
  Art. 60-bis.4 (Risoluzione e  altre  procedure  di  gestione  delle
crisi). - 1. Alle Sim si applicano i  Titoli  IV  e  VI  nonche'  gli
articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]. I provvedimenti, indicati all'articolo 20  del
medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione  o  la
conversione di azioni, di altre  partecipazione  e  di  strumenti  di
capitale, o l'avvio della risoluzione  o  della  liquidazione  coatta
amministrativa sono adottati sentita  la  Consob  per  i  profili  di
competenza. 
  2. Ai fini del comma 1, i riferimenti  contenuti  nel  decreto  [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE] alla disciplina in materia di
acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria
e liquidazione coatta amministrativa  prevista  ai  sensi  del  Testo
unico  bancario   si   intendono   effettuati   alle   corrispondenti
disposizioni del presente decreto legislativo.». 
  7. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: «49, commi 3  e  4,»  sono  inserite  le
seguenti: «55-ter, 55-quater, 55-quinquies,». 
  8. Dopo l'articolo 195-ter  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 195-quater (Sanzioni  in  caso  di  risoluzione).  -  1.  Nei
confronti delle Sim disciplinate dal  Capo  II-bis  della  Parte  II,
Titolo IV e delle succursali stabilite in  Italia  delle  imprese  di
investimento extracomunitarie  che  svolgono  le  attivita'  indicate
all'articolo  55-bis  la   Banca   d'Italia   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190,  comma  1,  per
l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1,  33,  comma  6,
50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma
1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE],
in quanto applicabili ai sensi del presente  decreto  legislativo,  o
delle relative disposizioni  generali  o  particolari  emanate  dalla
Banca d'Italia. 
  2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica
l'articolo 194-quater, al ricorrere delle  condizioni  e  secondo  le
modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza  dell'ordine  di
porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le  sanzioni
stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei
confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1   e   2,   per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano
le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo   190-bis   nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di
direzione o di controllo, nonche' del personale, al  ricorrere  delle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis. 
  4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente  articolo
si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis. 
  5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al
comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura
e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza  degli  atti
delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e  di  attuazione
emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE
o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso
di inosservanza  degli  atti  dell'ABE  direttamente  applicabili  ai
soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 
  6. La Banca d'Italia comunica all'ABE  le  sanzioni  amministrative
applicate  ai  sensi  del  presente  articolo,  ivi  comprese  quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.».