Art. 2 
 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutte
le  persone  fisiche  e  giuridiche,   a   prescindere   dalla   loro
nazionalita', residenza, domicilio o sede.».