Art. 3 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.
574, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 3,  le  parole:  «facolta'  dei  cittadini
della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facolta'
degli interessati»; 
  b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le  parole:  «dei
cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»; 
  c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia
di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»; 
  d) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Gli
uffici e  gli  organi  giudiziari  indicati  nell'articolo  1  devono
servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della
lingua usata dal richiedente, salvo quanto  disposto  negli  articoli
seguenti.»; 
  e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia  la  sua  lingua
materna» sono sostitute dalle seguenti:  «quale  sia  la  sua  lingua
materna, italiana o tedesca»; 
  f) all'articolo 15, comma 1,  le  parole:  «nella  presunta  lingua
materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute  dalle
seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o  tedesca,  della
persona sottoposta alle indagini»; 
  g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia  la  sua  lingua
materna» sono sostitute dalle seguenti:  «quale  sia  la  sua  lingua
materna, italiana o tedesca»; 
  h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i  cittadini  appartenenti
al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,»
sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»; 
  i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini  residenti  in
provincia  di  Bolzano»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Gli
interessati»; 
  l) all'articolo 32, comma 1, le  parole:  «I  cittadini  di  lingua
ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la  propria
lingua»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  interessati  hanno
facolta' di usare la lingua ladina»; 
    m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo  il  diritto
dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino  residente
nella provincia di Bolzano» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Resta
fermo il diritto dell'interessato»; 
  n)  all'articolo  32,  comma  4,  secondo   periodo,   la   parola:
«cittadino» e' sostituita dalla seguente: «interessato»; 
  o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole:  «il  cittadino»
con le seguenti: «la persona». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Renzi, Presidente del Consiglio dei    
                                 ministri                             
 
                               Alfano, Ministro dell'interno          
 
                               Orlando, Ministro della giustizia      
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e       
                                  delle finanze                       
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si trascrive Il testo degli articoli 3, 4, 8, 13, 14,
          15, 24, 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 luglio  1988,  n.  574,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 3. - 1. Gli organi, gli uffici e i  concessionari
          indicati nell'art.  1  devono  predisporre  o  adeguare  le
          strutture  organizzative  al  fine  di   consentire   l'uso
          dell'una e dell'altra lingua. 
              2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici
          e quelli documentali nelle due lingue purche' si tratti  di
          mezzi che  per  legge,  regolamento  o  contratto,  debbano
          essere forniti o predisposti dagli organi, dagli  uffici  e
          dai concessionari di cui all'art. 1. 
              3. Presso gli organi, gli  uffici  ed  i  concessionari
          suddetti  deve  essere  affisso  l'avviso   relativo   alla
          facolta' degli interessati di usare la lingua del gruppo di
          appartenenza, con l'indicazione delle  forme  di  tutela  e
          delle relative sanzioni per il caso  di  indebito  rifiuto,
          omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni  del
          presente decreto.». 
              «Art. 4. - 1. A norma dell'ultimo comma  dell'art.  100
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca  da
          parte degli organi, uffici e concessionari di cui  all'art.
          1, e' prescritto per gli atti  destinati  alla  generalita'
          delle persone, per gli atti individuali  destinati  ad  uso
          pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. 
              2. A tal fine sono considerati: 
              a)  atti  destinati  alla  generalita'  delle  persone,
          quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di
          destinatari  e  quelli  per  i  quali  e'   prescritta   la
          pubblicazione da leggi e regolamenti; 
              b) atti individuali destinati ad uso  pubblico,  quelli
          per i quali e'  prescritto  l'obbligo  dell'esposizione  al
          pubblico, o dell'affissione, le  carte  di  identita'  e  i
          documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di
          concessione e di autorizzazione per i quali  e'  prescritta
          l'esibizione  a  richiesta   di   organi   della   pubblica
          amministrazione  e  che   non   contrastino   con   impegni
          internazionali dello Stato; 
              c) atti destinati ad una pluralita' di  uffici,  quelli
          diretti   a   piu'   uffici   e   organi   della   pubblica
          amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi
          competenza regionale. 
              3. Per la redazione congiunta nelle  due  lingue  degli
          atti di cui alla lettera b) del comma  2  non  puo'  essere
          posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo  di
          spese. 
              4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno
          a fianco all'altro.  Tali  testi  devono  avere  la  stessa
          evidenza e lo stesso rilievo tipografico.». 
              «Art. 8. - 1.  Gli  interessati  possono  sollevare  la
          eccezione   di   nullita'   di   atti    o    provvedimenti
          amministrativi emessi dagli  organi,  dagli  uffici  e  dai
          concessionari   indicati   nell'art.   1,   nonche'   delle
          comunicazioni o  notificazioni  da  essi  provenienti,  che
          siano formulati in contrasto con le disposizioni  dell'art.
          7. 
              2. L'eccezione puo' essere  sollevata  anche  oralmente
          dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha  emesso
          l'atto  o  il  provvedimento  o  dal  quale   proviene   la
          comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di
          dieci giorni da quello in cui  l'interessato  ne  ha  avuto
          conoscenza o  da  quello  in  cui  la  comunicazione  o  la
          notificazione viene eseguita. Se  l'eccezione  e'  proposta
          oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede  a
          redigere apposito verbale. 
              3.  L'eccezione  puo'  essere  proposta,  nello  stesso
          termine e con le stesse modalita', davanti al sindaco o  ad
          un suo delegato del comune di  residenza  dell'interessato,
          quando l'atto, il  provvedimento,  la  comunicazione  o  la
          notificazione  siano  stati  emessi  da  organi,  uffici  o
          concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso
          la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale  che
          la contiene sono, immediatamente,  trasmessi,  a  cura  del
          comune, all'organo, ufficio o concessionario competente. 
              4.   L'eccezione   puo'   essere   altresi'   sollevata
          direttamente  all'ufficiale  notificante  il  quale  ne  fa
          menzione nella relazione di notifica. 
              5.  L'eccezione  di  nullita'  sospende   gli   effetti
          dell'atto. 
              6. L'organo, l'ufficio o il  concessionario,  accertata
          la fondatezza della  eccezione,  provvede,  a  sua  cura  e
          spese, alla rinnovazione nella  lingua  richiesta  ed  alla
          notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento
          nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello
          in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I  termini
          di decadenza o di prescrizione sono in tal  caso  prorogati
          fino alla data della  notifica  o  comunicazione  dell'atto
          tempestivamente rinnovato. 
              7. In caso di infondatezza della  eccezione,  l'organo,
          l'ufficio  o  il  concessionario,  nello   stesso   termine
          perentorio  di  dieci  giorni,  da'  notizia  del   rigetto
          all'interessato  e  da  quel  momento  l'atto  riprende   a
          produrre i suoi effetti. 
              8.  L'inutile  decorso  del  termine  di  dieci  giorni
          indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la  inefficacia
          dell'atto.». 
              «Art. 13. - 1.  Gli  uffici  e  gli  organi  giudiziari
          indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con  gli
          interessati e nei relativi atti,  della  lingua  usata  dal
          richiedente,   salvo   quanto   disposto   negli   articoli
          seguenti.». 
              «Art. 14. - 1. In caso  di  arresto  in  flagranza,  di
          fermo o di esecuzione di  una  misura  cautelare  personale
          ovvero di un altro atto posto in essere  nei  confronti  di
          una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia
          giudiziaria procedenti,  oltre  ad  uniformarsi  ai  doveri
          indicati rispettivamente  negli  articoli  386  e  293  del
          codice di procedura penale, devono  chiedere  alla  persona
          sottoposta   alla   misura   cautelare   personale   ovvero
          destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna,
          italiana o tedesca. Qualora la detta  persona  effettui  la
          richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua
          indicata. 
              2. Ove  l'interessato  si  rifiuti  di  rispondere,  si
          procede o si continua a  procedere  nella  presunta  lingua
          materna da determinarsi in base alla  notoria  appartenenza
          della persona stessa ad un  gruppo  linguistico  ovvero  in
          base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti. 
              3. Tutti gli atti gia'  formati  in  sede  di  indagini
          preliminari che fanno  parte  del  fascicolo  del  pubblico
          ministero  redatti  in  una  lingua   diversa   da   quella
          dichiarata al comma 2 sono tradotti  nella  lingua  materna
          indicata   se   devono   essere   messi   a    disposizione
          dell'indagato.». 
              «Art.  15.  -  1.  Il  pubblico  ministero,  dopo  aver
          iscritto il nome della  persona  alla  quale  il  reato  e'
          attribuito nel registro previsto dall'art. 335  del  codice
          di procedura penale, forma gli atti nella  presunta  lingua
          materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta  alle
          indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma
          2 dell'art. 14. 
              2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito
          di notificazione dell'informazione di garanzia o in  virtu'
          della notificazione o comunicazione di altri  atti  formali
          equipollenti  abbia  avuto  conoscenza   dell'avvio   delle
          indagini e della lingua in cui esse sono state fino a  quel
          momento condotte,  ha  facolta'  di  richiedere,  entro  il
          termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o
          comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero
          personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata
          dal difensore,  che  il  procedimento  prosegua  nell'altra
          lingua. 
              3.    Il    pubblico    ministero,    quando    procede
          all'interrogatorio  di  una  persona  sottoposta  a  misura
          cautelare  ovvero  ad  altro  atto  al  quale  la  predetta
          interviene personalmente e la medesima non abbia  avuto  la
          possibilita' di effettuare la  dichiarazione  prevista  dal
          comma 2, deve chiedere all'interessato  quale  sia  la  sua
          lingua materna, italiana  o  tedesca.  Qualora  la  persona
          interessata effettui la richiesta dichiarazione, la  lingua
          indicata  dovra'  essere  usata  nell'ulteriore  corso  del
          procedimento. Ove la persona si rifiuti di  rispondere,  si
          procede con la lingua nella quale sono  stati  formati  gli
          atti precedenti. 
              4. Quando le indagini proseguono in lingua  diversa  da
          quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone
          la traduzione degli  atti  posti  in  essere  fino  a  quel
          momento. 
              4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico
          ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie  che
          siano in lingua diversa da  quella  del  procedimento  sono
          tradotte a richiesta di parte.». 
              «Art. 24. - 1. Nei  procedimenti  innanzi  agli  organi
          giurisdizionali  ordinari,  amministrativi,   contabili   e
          tributari, non compresi nelle disposizioni di cui  all'art.
          1, gli  interessati  hanno  facolta'  di  rendere  le  loro
          dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.». 
              «Art. 28. - 1. Le schede del casellario  giudiziale  di
          Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana  e
          tedesca da parte dell'apposito ufficio  presso  la  procura
          della Repubblica di Bolzano. 
              2. I certificati del casellario giudiziale  di  Bolzano
          sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato. 
              3. Gli interessati  possono  chiedere  all'ufficio  del
          casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il
          certificato anche se di competenza di altre procure. In tal
          caso l'ufficio di Bolzano richiede detto  certificato  alla
          procura competente e lo  rilascia  nella  lingua  richiesta
          dall'interessato.». 
              «Art. 32. - 1. Gli interessati hanno facolta' di  usare
          la lingua ladina nei  rapporti  orali  e  scritti  con  gli
          uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle
          Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita'
          ladine della stessa provincia, con gli  enti  locali  e  le
          istituzioni scolastiche di dette localita', con gli  uffici
          della provincia  che  svolgono  funzioni  esclusivamente  o
          prevalentemente nell'interesse  delle  popolazioni  ladine,
          anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i
          concessionari di cui all'art. 2 che operano  esclusivamente
          nelle localita' ladine. 
              2. Le amministrazioni ed  i  concessionari  di  cui  al
          comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero
          per iscritto in lingua  italiana  e  tedesca,  seguite  dal
          testo in lingua ladina. 
              3.  Gli  atti  di  cui   all'art.   4   emanati   dalle
          amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in  italiano
          e tedesco, seguiti dal testo in ladino.  La  regione  e  la
          provincia di Bolzano provvedono  alla  pubblicazione  degli
          atti normativi e delle circolari di diretto interesse della
          popolazione ladina residente in provincia di Bolzano  nella
          lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea
          al testo in lingua italiana  e  tedesca  e,  comunque,  non
          successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
          testo in lingua italiana e tedesca, ferma la  loro  entrata
          in vigore. Le carte di identita'  sono  redatte  in  lingua
          italiana, tedesca e  ladina,  nei  territori  comunali  di:
          Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di  Val
          Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino  in
          Badia, Marebbe, nonche' per le frazioni  di  Oltretorrente,
          Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (Bolzano). 
              4. Resta fermo il diritto  dell'interessato  di  essere
          esaminato e interrogato,  nei  processi  svolgentisi  nella
          provincia di Bolzano, nella sua madrelingua  con  l'ausilio
          dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in
          quello di lingua tedesca.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la
          facolta'  di  usare  la  lingua  tedesca  anziche'   quella
          italiana. Nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace
          competente per i territori  delle  localita'  ladine  della
          provincia di  Bolzano  e'  consentito  l'uso  della  lingua
          ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di  pace
          competente per i territori  delle  localita'  ladine  della
          provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza
          assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
          accertata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . Per  tali  procedimenti
          davanti al giudice di pace la regione  Trentino-Alto  Adige
          assicura  gli   interventi   organizzativi   e   finanziari
          occorrenti. 
              5. Nelle adunanze  degli  organi  elettivi  degli  enti
          locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano  i
          membri di tali organi possono usare la lingua ladina  negli
          interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
          in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano  membri  dei
          suddetti organi che dichiarino di non conoscere  la  lingua
          ladina.  I   relativi   processi   verbali   sono   redatti
          congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. 
              6.  Nei  rapporti  con  gli   uffici   della   pubblica
          amministrazione siti nella provincia di Bolzano la  persona
          di lingua ladina puo' usare la  lingua  italiana  o  quella
          tedesca.».