Art. 2 
 
Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione  dopo  l'entrata
in funzione del Meccanismo di risoluzione unico 
 
  1. Dopo l'avvio  del  Meccanismo  di  risoluzione  unico  ai  sensi
dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, fermi restando gli
obblighi di contribuzione al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsti
dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n.  806/2014,  le  banche
aventi sede legale in Italia  e  le  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e  straordinari  gia'
versati al Fondo di risoluzione  nazionale,  al  netto  dei  recuperi
derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non
siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e
altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in  relazione
alle misure previste dai Provvedimenti di  avvio  della  risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di  risoluzione  nazionale
nella misura determinata dalla  Banca  d'Italia,  comunque  entro  il
limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di
risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale  limite  complessivo  e'
incrementato  di  due  volte   l'importo   annuale   dei   contributi
determinati in conformita' all'articolo 70 del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81. 
  2. In caso di inadempimento dell'obbligo di  versare  al  Fondo  di
risoluzione nazionale le risorse ai sensi del presente  articolo,  si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo   96   del   decreto
legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  per  la  violazione  degli
articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.