Art. 3 
 
                        Disposizioni fiscali 
 
  1. Nel caso in  cui  sono  adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite all'articolo 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito  d'imposta  delle
attivita' per imposte anticipate relative ai componenti  negativi  di
cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, iscritte nella situazione contabile di  riferimento  dell'ente
sottoposto  a  risoluzione  decorre  dalla  data   di   avvio   della
risoluzione ed opera sulla base dei dati  della  medesima  situazione
contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di
avvio della risoluzione non sono  deducibili  i  componenti  negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma. 
  2. Il comma 1 si applica a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo  1  della
legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole "in corso al 31 dicembre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014". 
  4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti  effettuati  dal
Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze
attive.