Art. 3 Assimilazione ai fini della circolazione 1. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica e' assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - (Omissis). 2.I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali: (Omissis). b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (Omissis).».