Art. 3 
 
 
              Assimilazione ai fini della circolazione 
 
  1. Ai fini della circolazione su strada, la  navetta  turistica  e'
assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47,  comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  47,  comma  2,
          lettera b), del citato decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285: 
              «Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - (Omissis). 
              2.I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma
          1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i)  e  n)  sono   altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                (Omissis). 
                b) categoria  M:  veicoli  a  motore   destinati   al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
                categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
                categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
              (Omissis).».