Art. 4 Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione 1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche elencate: a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento; b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento; c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle eventuali prescrizioni tecniche alternative; d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del citato decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277: «Art. 2. (Definizioni). - (Omissis). 2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in: a) nazionali; (Omissis). c) temporanee. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 54. (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (Omissis).».