Art. 4 
 
 
                    Omologazione ed accertamento 
            dei requisiti di idoneita' alla circolazione 
 
  1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta  turistica»
si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo  2,  comma
2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2  maggio  2001,  n.
277, in conformita' alle prescrizioni tecniche elencate: 
    a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del  presente
regolamento; 
    b)  nelle  direttive  comunitarie,  di  cui  all'allegato  B  che
costituisce parte integrante del presente regolamento; 
    c)  ovvero  nei  regolamenti  UNECE  (United   Nations   Economic
Commission for Europe -  Commissione  economica  per  l'Europa  delle
Nazioni  Unite)  e  regolamenti  UE  ad  esse  equivalenti,  e  nelle
eventuali prescrizioni tecniche alternative; 
    d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in
sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  c),
          del citato decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277: 
              «Art. 2. (Definizioni). - (Omissis). 
              2. Si definisce, «Omologazione» l'atto  previsto  dagli
          articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice
          della strada, in base ai quali si certifica che un tipo  di
          veicolo, componente ed entita'  tecnica  e'  conforme  alle
          prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato  codice  o
          in attuazione dello stesso. Le omologazioni si  distinguono
          in: 
                a) nazionali; 
                (Omissis). 
                c) temporanee. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 54. (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli  sono
          veicoli a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi  i
          motoveicoli, e si distinguono, in: 
                a) autovetture: veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente; 
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati con piu' di nove  posti  compreso  quello  del
          conducente; 
                c)  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo:   veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5 t o 4,5  t  se  a  trazione  elettrica  o  a  batteria,
          destinati al trasporto di persone e di  cose  e  capaci  di
          contenere  al  massimo  nove  posti  compreso  quello   del
          conducente; 
                d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di  cose
          e delle persone addette all'uso o al trasporto  delle  cose
          stesse; 
                e)    trattori    stradali:     veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 
                f)  autoveicoli  per  trasporti  specifici:   veicoli
          destinati al trasporto di determinate cose o di persone  in
          particolari condizioni, caratterizzati  dall'essere  muniti
          permanentemente di speciali attrezzature  relative  a  tale
          scopo; 
                g)   autoveicoli   per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati  dall'essere   muniti   permanentemente   di
          speciali  attrezzature  e  destinati   prevalentemente   al
          trasporto  proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito   il
          trasporto del personale e dei materiali connessi col  ciclo
          operativo delle attrezzature e di persone e  cose  connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
                h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da  due
          unita' distinte, agganciate, delle quali  una  motrice.  Ai
          soli fini della applicazione dell'art. 61,  commi  1  e  2,
          costituiscono un'unica unita' gli autotreni  caratterizzati
          in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per  il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio; 
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi di veicoli  i  compartimenti  viaggiatori  situati  in
          ciascuno dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La
          sezione  snodata  permette  la  libera   circolazione   dei
          viaggiatori tra i tronconi  rigidi.  La  connessione  e  la
          disgiunzione delle  due  parti  possono  essere  effettuate
          soltanto in officina; 
                m)   autocaravan:   veicoli   aventi   una   speciale
          carrozzeria  ed  attrezzati  permanentemente   per   essere
          adibiti al trasporto e all'alloggio  di  sette  persone  al
          massimo compreso il conducente. 
                n) mezzi d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli
          dotati di particolare  attrezzatura  per  il  carico  e  il
          trasporto  di   materiali   di   impiego   o   di   risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e materiali assimilati ovvero che  completano,  durante  la
          marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali  per  la
          costruzione edilizia; tali veicoli o complessi  di  veicoli
          possono essere adibiti a trasporti in eccedenza  ai  limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui all'art. 10, comma  8,  e  comunque  nel  rispetto  dei
          limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I  mezzi  d'opera
          devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego  nei
          cantieri o utilizzabili a  uso  misto  su  strada  e  fuori
          strada. 
                (Omissis).».