Art. 5 
 
 
                        Verifiche periodiche 
 
  1. La verifica periodica della navetta turistica  viene  effettuata
secondo i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 80 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art.  80.  (Revisioni).  -  1.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti,  i  criteri,  i   tempi   e   le   modalita'   per
          l'effettuazione della revisione generale o  parziale  delle
          categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine
          di accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni  di
          sicurezza per la circolazione e di silenziosita'  e  che  i
          veicoli  stessi   non   producano   emanazioni   inquinanti
          superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo  quanto
          stabilito nei commi 8 e seguenti, sono  effettuate  a  cura
          degli uffici competenti del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli  elementi  su
          cui  deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico   dei
          dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
          e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
              2. Le prescrizioni contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
              3. Per le autovetture, per gli autoveicoli  adibiti  al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno carico non superiore a 3,5 t e  per  gli  autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia. 
              4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone  con
          numero  di  posti  superiore  a  9  compreso   quello   del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5  e
          6. 
              5.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi  di
          polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi
          sulla persistenza dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'
          ed inquinamento prescritti, possono ordinare  in  qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli. 
              6. I decreti contenenti  la  disciplina  relativa  alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei  quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni   di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente  ufficio
          del Dipartimento per i trasporti terrestri per la  adozione
          del provvedimento di revisione singola. 
              8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
          fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
          situazioni   operative   degli   uffici   competenti    del
          Dipartimento per i trasporti  terrestri,  il  rispetto  dei
          termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli  a
          motore capaci di contenere al massimo 16  persone  compreso
          il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno  carico
          fino a 3,5 t, puo' per  singole  province  individuate  con
          proprio decreto affidare  in  concessione  quinquennale  le
          suddette  revisioni  ad  imprese  di  autoriparazione   che
          svolgono la propria attivita' nel campo della  meccanica  e
          motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista  ovvero  ad
          imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
          di veicoli, esercitino altresi', con carattere  strumentale
          o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,  comma  1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e alle societa' consortili, anche in forma di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 
              9. Le imprese di  cui  al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il   periodo   della   concessione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  con   proprio
          decreto le  modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le
          revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
          Dipartimento per i trasporti terrestri  effettua  periodici
          controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8  e
          controlli, anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti  a
          revisione presso le medesime. I controlli  periodici  sulle
          officine delle imprese di cui al comma 8  sono  effettuati,
          con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3,  e  4,
          della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  da  personale  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  in  possesso  di
          laurea ad indirizzo tecnico  ed  inquadrato  in  qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo 3566 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
              11. Nel caso  in  cui,  nel  corso  dei  controlli,  si
          accerti che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso  delle
          necessarie attrezzature,  oppure  che  le  revisioni  siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate. 
              12. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          con  proprio  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e dalle imprese  di  cui  al  comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del  comma
          10. 
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le modalita' che saranno  stabilite  con  disposizioni  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  trasmettono
          all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
          revisione effettuata con indicazione  delle  operazioni  di
          controllo   eseguite   e   degli   interventi    prescritti
          effettuati,  nonche'  l'attestazione  del  pagamento  della
          tariffa  da  parte  dell'utente,  al  fine  della  relativa
          annotazione sulla  carta  di  circolazione  cui  si  dovra'
          procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
          della carta stessa. Effettuato tale adempimento,  la  carta
          di circolazione sara'  a  disposizione  presso  gli  uffici
          competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
          il ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a
          restituirla  all'utente.  Fino  alla  avvenuta  annotazione
          sulla carta di circolazione la certificazione  dell'impresa
          che ha effettuato la  revisione  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la carta di circolazione. 
              14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo  176,
          comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          169 ad euro 679. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957  ad
          euro 7.829. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 
              15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il  mancato
          rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  del
          comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  422  ad  euro  1.695.  Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate  tre   violazioni,   l'ufficio   competente   del
          Dipartimento  per   i   trasporti   terrestri   revoca   la
          concessione. 
              16. L'accertamento della falsita' della  certificazione
          di revisione comporta la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 8. 
              17.   Chiunque   produce   agli    organi    competenti
          attestazione di revisione falsa e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  422  ad
          euro  1.695.  Da  tale  violazione  discende  la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.».