Art. 7 
 
 
           Patente per la guida delle «navette turistiche» 
 
  1.  Ai  fini  della  circolazione  sulla  strada,   come   definita
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, per condurre le navette turistiche  di  cui  all'articolo  1  e'
necessario essere in possesso della patente di guida della  categoria
B e di titolo abilitativo in relazione all'uso. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 2. (Definizione e classificazione delle  strade).
          - 1. Ai fini dell'applicazione  delle  norme  del  presente
          codice  si  definisce  "strada"  l'area  ad  uso   pubblico
          destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
          animali. 
              (Omissis).».