Art. 8 
 
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita'  alla  circolazione
  delle navette turistiche gia'  immesse  in  circolazione  in  altri
  Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo  Spazio
  Economico Europeo ed in Turchia 
 
  1. La navetta turistica, gia'  immessa  in  circolazione  in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli  Stati  aderenti  all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo ed in  Turchia,  per  l'immissione  in
circolazione su strada in Italia  e'  soggetta  alla  verifica  delle
condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di  protezione  degli
utenti,  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  nei  Paesi   di
provenienza. 
  2. La verifica di cui al  comma  1,  ove  si  evinca  da  un  esame
documentale che le condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste dal presente regolamento, non comporta  la  ripetizione  di
controlli gia'  esperiti  nell'ambito  dell'originaria  procedura  di
approvazione. 
  3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al  comma
2, deve essere effettuata  presso  i  Centri  Prova  Autoveicoli  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 ottobre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3370