IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  accelerare  le
procedure  di   cessione   del   gruppo   ILVA   in   amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
  Ritenuto altresi' necessario armonizzare la  tempistica  del  Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  con
l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al
fine di rendere effettiva la possibilita' di esercizio da  parte  del
cessionario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  "rapidita'  ed  efficienza
dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con  riferimento
ai profili di tutela ambientale"; 
    b) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "primaria  istituzione
finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza  aziendale";
la parola: "individuata" e' sostituita dalle seguenti:  "individuate,
ai sensi delle disposizioni vigenti,"; 
    c) al terzo periodo, le  parole:  "Il  commissario  straordinario
richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla
presentazione dell'offerta,  la  presentazione  di"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da". 
  2. Entro il 30  giugno  2016,  i  commissari  del  Gruppo  ILVA  in
amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di
parita'  di  trattamento,  trasparenza  e  non  discriminazione,   le
procedure per il trasferimento dei  complessi  aziendali  individuati
dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, assicurando la discontinuita',  anche  economica,  della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 
  3. Al solo scopo di  accelerare  il  processo  di  trasferimento  e
conseguire la discontinuita'  di  cui  al  comma  2,  garantendo  nel
contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo  da  contemperare  le
esigenze di tutela dell'ambiente, della  salute  e  dell'occupazione,
nelle more del completamento delle  procedure  di  trasferimento,  e'
disposta in favore  dell'amministrazione  straordinaria  l'erogazione
della somma di 300 milioni di euro, indispensabile  per  fare  fronte
alle  indilazionabili  esigenze  finanziarie  del  Gruppo   ILVA   in
amministrazione straordinaria. L'erogazione della  somma  di  cui  al
precedente  periodo  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  relativo  stanziamento  e'  iscritto  sullo  stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.  L'aggiudicatario,
individuato all'esito della procedura di cui  al  comma  2,  provvede
alla restituzione allo Stato dell'importo erogato,  maggiorato  degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il  giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento,  entro  60  giorni  dal  decreto  di  cessazione
dell'esercizio  dell'impresa  di  cui  all'articolo  72  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del  capitale  e  degli
interessi derivanti dall'erogazione di cui  al  presente  comma  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al  comma
3, si provvede mediante versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente  importo,  delle  somme  giacenti  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  45,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. All'onere derivante  dal  venire  meno  del
rimborso dei mutui di cui  al  predetto  articolo  45,  pari  a  13,1
milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019, in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede
mediante riduzione, per un importo pari a  13,1  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  6.  L'organo  commissariale  del  Gruppo  ILVA  in  Amministrazione
Straordinaria  provvede  al  pagamento  con  priorita'   dei   debiti
prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste
in   essere   dall'organo   commissariale   del   gruppo   ILVA    in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da  esso  funzionalmente
delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo  che  precede,
trova applicazione, anche con riguardo alla  responsabilita'  civile,
l'esonero previsto dall'articolo 2,  comma  6,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. 
  7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  le
parole da: "Con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  previsti  dalla
normativa europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  3  febbraio
2014, n. 53, e' fissato al  31  dicembre  2016.  E'  conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il  comma  3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.". 
  8. Qualora la realizzazione del piano  industriale  e  finanziario,
proposto  dall'aggiudicatario  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente
allo  stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.A.  di  Taranto,  richieda
modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle  attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria approvato con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014  o  ad  altro   titolo
autorizzativo necessario per  l'esercizio  dell'impianto,  esse  sono
autorizzate, su specifica istanza, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro  della  salute,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove
necessario, della valutazione  di  impatto  ambientale.  La  relativa
istruttoria,  nonche'  quella  per  l'attuazione  delle   conseguenti
modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi,  rispettivamente,  dei
commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  ove
compatibili. 
  9. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  le
parole: ", e  i  suoi  contenuti  possono  essere  modificati  con  i
procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni"  sono
soppresse. 
  10. Le procedure di  cui  al  presente  articolo  si  svolgono  nel
rispetto della normativa europea.