La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  presente  legge,  in  conformita'  alla  convenzione  sulla
biodiversita', fatta  a  Rio  de  Janeiro  il  5  giugno  1992,  resa
esecutiva  dalla  legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  al   Trattato
internazionale sulle  risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura, adottato a Roma il 3  novembre  2001,  reso  esecutivo
dalla  legge  6  aprile  2004,  n.  101,  al  Piano  nazionale  sulla
biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali  per
la conservazione in situ, on farm  ed  ex  situ  della  biodiversita'
vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  2012,
stabilisce i principi per l'istituzione di un  sistema  nazionale  di
tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse  agricolo
e alimentare, finalizzato alla  tutela  delle  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di
erosione genetica. 
  2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela  del
territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento
e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento  genetico  e
di perdita del patrimonio genetico. 
  3. Il  sistema  nazionale  di  tutela  e  di  valorizzazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito: 
  a)  dall'Anagrafe  nazionale  della  biodiversita'   di   interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 3; 
  b) dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare di cui all'articolo 4; 
  c) dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse  agricolo
e alimentare di cui all'articolo 5; 
  d) dal  Comitato  permanente  per  la  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. 
  4. Per  le  finalita'  della  presente  legge,  le  amministrazioni
centrali, regionali  e  locali  nonche'  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici interessati sono tenuti a fornire ai  soggetti  del  sistema
nazionale di  tutela  e  di  valorizzazione  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni  nella  loro
disponibilita'. 
  5.  Ai  fini  della  valorizzazione  e  della  trasmissione   delle
conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  promuovere
anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali  e  allo
svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del  territorio
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di  conservazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
possono promuovere progetti tesi alla trasmissione  delle  conoscenze
acquisite  in  materia  di  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare  agli  agricoltori,  agli  studenti  e   ai   consumatori,
attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge  14  febbraio  1994,  n.  124  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  sulla  biodiversita',   con
          annessi, fatta a Rio de  Janeiro  il  5  giugno  1992),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  1994,  n.
          44, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  6  aprile  2004,  n.  101  (Ratifica   ed
          esecuzione  del  Trattato  internazionale   sulle   risorse
          fitogenetiche  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura,  con
          Appendici,  adottato  dalla  trentunesima  riunione   della
          Conferenza della  FAO  a  Roma  il  3  novembre  2001),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n.  95,
          supplemento ordinario.