Art. 10 
 
               Fondo per la tutela della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. Ai fini della tutela della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare oggetto della presente legge, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'
istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui  a  decorrere  dal
2015, il  Fondo  per  la  tutela  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo  e  alimentare,  destinato  a  sostenere  le  azioni   degli
agricoltori e degli allevatori in attuazione  della  presente  legge,
nonche' per il sostegno agli enti pubblici impegnati,  esclusivamente
a fini moltiplicativi, nella  produzione  e  nella  conservazione  di
sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio  di  erosione
genetica o di estinzione. 
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, definisce, nel rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma 1, le modalita' di funzionamento  del  Fondo  e
individua le azioni di tutela della biodiversita' da sostenere.