Art. 11 
 
                   Commercializzazione di sementi 
                    di varieta' da conservazione 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.
1096, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi  iscritte
nel registro nazionale delle varieta' da  conservazione,  nei  luoghi
dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta'  caratteristiche,
sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito  locale
di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta'  e
prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno
della Rete nazionale della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare,  secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  29
ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n.
267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
fitosanitaria». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  19-bis
          della  legge  25  novembre  1971,   n.   1096   (Disciplina
          dell'attivita'  sementiera),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «6. Agli  agricoltori  che  producono  le  varieta'  di
          sementi iscritte nel registro nazionale delle  varieta'  da
          conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno  evoluto
          le loro proprieta' caratteristiche,  sono  riconosciuti  il
          diritto alla vendita diretta e in ambito locale di  sementi
          o di materiali di propagazione relativi a tali  varieta'  e
          prodotti in azienda, nonche' il diritto al  libero  scambio
          all'interno della Rete  nazionale  della  biodiversita'  di
          interesse agricolo e alimentare,  secondo  le  disposizioni
          del decreto legislativo 29 ottobre  2009,  n.  149,  e  del
          decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dalla  normativa   vigente   in   materia
          fitosanitaria.». 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  2009,  n.  149
          (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente  deroghe
          per   l'ammissione   di   ecotipi   e   varieta'   agricole
          naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali  e
          minacciate   di   erosione   genetica,   nonche'   per   la
          commercializzazione di sementi e  di  tuberi  di  patata  a
          semina di tali ecotipi e  varieta'),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  267
          (Attuazione della  direttiva  2009/145/CE,  recante  talune
          deroghe per l'ammissione di  ecotipi  e  varieta'  orticole
          tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
          regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di
          varieta'  orticole  prive  di  valore  intrinseco  per   la
          produzione  a  fini  commerciali  ma  sviluppate   per   la
          coltivazione   in    condizioni    particolari    per    la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n.
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