Art. 12 
 
           Istituzione degli itinerari della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela
e di valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare. In tale ambito sono altresi' previsti appositi itinerari,
al fine di  promuovere  la  conoscenza  delle  risorse  genetiche  di
interesse  alimentare  ed  agrario  locali   iscritte   nell'Anagrafe
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo
sviluppo dei territori interessati,  anche  attraverso  l'indicazione
dei luoghi di conservazione in situ  ovvero  nell'ambito  di  aziende
agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione  dei  prodotti
connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.