Art. 12 Istituzione degli itinerari della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresi' previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.