Art. 13 
 
              Comunita' del cibo e della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. Al fine  di  sensibilizzare  la  popolazione,  di  sostenere  le
produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete  nazionale
di cui all'articolo 4, nonche' di  promuovere  comportamenti  atti  a
tutelare la biodiversita' di  interesse  agricolo  e  alimentare,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche  con  il
contributo dei consorzi di tutela e di altri  soggetti  riconosciuti,
possono promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e  della  biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare. 
  2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del  cibo
e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli  ambiti
locali derivanti da accordi tra  agricoltori  locali,  agricoltori  e
allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti  scolastici
e universitari, centri di ricerca, associazioni per la  tutela  della
qualita' della biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare,
mense  scolastiche,  ospedali,  esercizi  di  ristorazione,  esercizi
commerciali, piccole e  medie  imprese  artigiane  di  trasformazione
agraria e alimentare, nonche' enti pubblici. 
  3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto: 
  a) lo studio, il recupero e la  trasmissione  di  conoscenze  sulle
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali; 
  b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita  diretta,
di  scambio  e  di  acquisto  di  prodotti  agricoli   e   alimentari
nell'ambito di circuiti locali; 
  c) lo studio e la diffusione di pratiche  proprie  dell'agricoltura
biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto  ambientale  e
volti  al  risparmio  idrico,  alla  minore  emissione  di   anidride
carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di
imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti; 
  d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali
relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle  sementi
per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; 
  e)  la  realizzazione  di  orti  didattici,   sociali,   urbani   e
collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta'  locali,
educazione  all'ambiente  e  alle  pratiche  agricole,   aggregazione
sociale, riqualificazione delle  aree  dismesse  o  degradate  e  dei
terreni agricoli inutilizzati.