Art. 14 Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversita' agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63: «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.». - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284, e' il seguente: «Art. 2 (Indirizzi e piano di attivita').- 1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Consiglio predispone un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.».