Art. 17 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con  proprio  decreto,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  definisce  le  modalita'  di   istituzione   e   di
funzionamento dell'Anagrafe di cui  all'articolo  3  e  individua  le
modalita'  tecniche  di  attuazione  della  Rete  nazionale  di   cui
all'articolo 4 nonche' i centri di  riferimento  specializzati  nella
raccolta, nella preparazione  e  nella  conservazione  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita'  a
quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.