Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  3,
5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno  2015  e  ad
euro  500.000  a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione  di  quelle  di
cui agli articoli  3,  5  e  10,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando