Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  «risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico  di
origine vegetale, animale e microbica, avente un valore  effettivo  o
potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura. 
  2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si  intendono
le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: 
  a) che sono originarie di uno specifico territorio; 
  b) che, pur essendo di origine alloctona,  ma  non  invasive,  sono
state  introdotte  da  lungo   tempo   nell'attuale   territorio   di
riferimento, naturalizzate e  integrate  tradizionalmente  nella  sua
agricoltura e nel suo allevamento; 
  c) che, pur essendo originarie di uno  specifico  territorio,  sono
attualmente scomparse e  conservate  in  orti  botanici,  allevamenti
ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi. 
  3.  Ai  fini  della  presente  legge,  sono  definiti  «agricoltori
custodi»  gli  agricoltori  che  si  impegnano  nella  conservazione,
nell'ambito dell'azienda  agricola  ovvero  in  situ,  delle  risorse
genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario  locali  soggette  a
rischio di estinzione o di erosione genetica,  secondo  le  modalita'
definite dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Ai fini della  presente  legge,  sono  definiti  «allevatori
custodi»  gli  allevatori  che  si  impegnano  nella   conservazione,
nell'ambito dell'azienda  agricola  ovvero  in  situ,  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali  soggette
a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le  modalita'
previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici  o  dei
registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.  30,  e  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529,  e  dalle  disposizioni
regionali emanate in materia. 
  4. Ai fini della presente legge, le  espressioni  non  diversamente
definite sono utilizzate  secondo  il  significato  che  ad  esse  e'
attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1,  dal
Piano nazionale sulla  biodiversita'  di  interesse  agricolo,  dalle
Linee guida  nazionali  di  cui  all'articolo  1  o  dalle  eventuali
successive modificazioni degli stessi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 15 gennaio 1991,  n.  30  (Disciplina  della
          riproduzione  animale),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  529
          (Attuazione  della  direttiva  91/174/CEE   relativa   alle
          condizioni zootecniche e genealogiche che  disciplinano  la
          commercializzazione degli animali di razza), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
          ordinario.