Art. 3 Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. 3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe e' subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si puo' procedere all'iscrizione. 4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonche' i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe. 5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprieta' intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresi' brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne' le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti alla legge n. 30 del 1991, si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 529 del 1992, si veda nelle note all'art. 2. - La legge 23 marzo 1998, n. 110 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1998, n. 91, supplemento ordinario. - Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda nelle note all'art. 2.