Art. 4 Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta: a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ; b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione. 3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.